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Decisione

81.2011.5

Guida in stato di inattitudine; elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

12 settembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.

600.- (seicento);

§. l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.2. alla multa di fr. 200.-

(duecento);

§. in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.3. al pagamento di tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione

scritta e di fr. 50.- (cinquanta) senza motivazione scritta;

carica tasse e spese giudiziarie

di fr. 350.- (trecentocinquanta) allo Stato, il quale rifonderà a IM 1 fr.

1'000.- (mille) per ripetibili;

avverte che questo giudizio può

essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale

entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

IM 1

Considerandi

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 25.00 tassa di giustizia

fr. 25.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 175.00 tassa di giustizia

fr. 175.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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