81.2011.56
Sviamento della giustizia, favoreggiamento, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
6 novembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2011.56
Data decisione, Autorità:
06.11.2012, PRPEN
Titolo:
Sviamento della giustizia, favoreggiamento, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
FAVOREGGIAMENTO
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
SVIAMENTO DELLA GIUSTIZIA
art. 304 cf. 1 CPS
art. 305 cpv. 1 CPS
art. 95 cpv. 3 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.56
DA 786/2011
Bellinzona
6
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 786/2011 del
1 marzo 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. sviamento della giustizia
per avere, a __________, il __________,
effettuato una falsa denuncia per il furto del motoveicolo di marca __________
targato TI __________, intestato alla ditta __________ SA con sede a __________,
benché fosse a conoscenza che detto reato non era stato commesso;
2. favoreggiamento
per avere, a __________, il __________,
in sede di interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale, intenzionalmente
sottratto una persona ad atti di procedimento penale e meglio per avere,
sottratto il figlio __________. (__________) ad atti di procedimento penale
riferendo che il motoveicolo di marca __________ targato TI __________,
intestato alla ditta __________ SA, era stato oggetto di furto nonostante egli
fosse a conoscenza del fatto che il figlio __________. si trovava alla guida di
detto motoveicolo ed era incorso in un incidente stradale in territorio di __________;
3. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca
per avere, a __________ e a __________,
il __________, messo a disposizione al nipote __________, il motoveicolo di
marca __________ targato TI __________, nonostante avrebbe potuto sapere,
prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che __________ non
fosse titolare della licenza di guida richiesta per condurre detto motoveicolo;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna (trecentocinquanta),
corrispondenti a complessivi fr. 7'000.- (settemila).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4
(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca e una riduzione delle aliquote in applicazione dell’art. 48
lett. c CP;
richiamati gli art. 34. 42, 47, 48 lett. c, 49,
304 cifra 1, art. 305 cpv. 1 CP, 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr; 80 e segg., 84 e
segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per
Fatti
i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 786/2011 del 1° marzo 2011.
2. IM 1 è autore colpevole di
2.1. sviamento della
giustizia
per avere, a __________,
il __________, effettuato una falsa denuncia per il furto del motoveicolo di
marca __________ targato TI __________, intestato alla ditta __________ SA con
sede a __________, benché fosse a conoscenza che detto reato non era stato commesso;
2.2. favoreggiamento
per avere, a __________,
il __________, in sede di interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale,
intenzionalmente sottratto una persona ad atti di procedimento penale e meglio
per avere, sottratto il figlio __________. (__________) ad atti di procedimento
penale riferendo che il motoveicolo di marca __________ targato TI __________,
intestato alla ditta __________ SA, era stato oggetto di furto nonostante egli
fosse a conoscenza del fatto che il figlio __________. si trovava alla guida di
detto motoveicolo ed era incorso in un incidente stradale in territorio di __________;
3. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 350.- (trecentocinquanta), per un totale
di fr. 7'000.- (settemila).
3.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione
scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
Considerandi
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 150.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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