81.2011.6
Impiego di straniera sprovvista di permesso
11 ottobre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.6
Data decisione, Autorità:
11.10.2012, PRPEN
Titolo:
Impiego di straniera sprovvista di permesso
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
81.2011.6
DA 191/2011
Bellinzona
11
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con
Valentina Lavagno in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: __________, __________)
prevenuta colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri,
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere impiegato dal __________,
a __________ presso il negozio __________ del __________, __________, cittadina
bosniaca, non autorizzata ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non
disponendo del relativo permesso;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117
cpv. 1 LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 24 gennaio
Fatti
2011 n. 191/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'200.- (duemiladuecento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 110.-
(centodieci) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5
(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
che l’accusatore privato / il
patrocinatore dell’accusatore privato postula ;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento della sua assistita e ciò per due motivi: dapprima perché
l’imputata non può essere considerata datore di lavoro ai sensi dell’art. 117
cpv. 1 LStr facendole difetto il necessario potere decisionale. Secondariamente
perché tornerebbe applicabile l’errore sui fatti di cui l’art. 13 CP, ritenuto
che l’art. 117 LStr prevede la punibilità solo se il reato viene commesso
intenzionalmente e al massimo all’imputata può essere ascritta una negligenza,
in quanto tale non punibile;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 LStr; 13 CP; 80
segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dal reato di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso.
2.
La tassa e spese giudiziarie di
complessivi fr. 500.- (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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