81.2011.63
Disobbedienza a decisioni dell'autorità, incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale di poca gravità
31 ottobre 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2011.63
Data decisione, Autorità:
31.10.2012, PRPEN
Titolo:
Disobbedienza a decisioni dell'autorità, incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale di poca gravità
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 116 cpv. 2 LFSTR
Incarto n.
81.2011.63 / 64
DA
896/2011
DA
897/2011
Bellinzona
31
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carolina
Brusco in qualità di segretaria per giudicare
IM 2 -
difesi da: __________, __________
visti i decreti d’accusa n. 896/2011 e
897/2011 dell’11 marzo 2011;
preso atto che __________ è deceduto il __________
e che di conseguenza il procedimento nei suoi confronti deve essere stralciato
dai ruoli per estinzione dell’azione penale;
proceduto nelle forme contumaciali nei
confronti di IM 2 senza nuova citazione dal momento che trattandosi di
contravvenzioni l’imputata, salvo richiesta di chi lo dirige, non è tenuta a
partecipare personalmente al dibattimento (cfr. art. 336 cpv. 1 CPP);
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
1. disobbedienza a decisioni
dell'autorità
per avere, a __________, nel
periodo __________,
in correità con il marito __________,
omesso di ottemperare alla decisione __________, del Municipio di __________,
regolarmente cresciuta in giudicato, con la quale veniva fatto loro ordine (in
qualità di proprietario e gestore per lui, rispettivamente, di gerente per lei,
dello stabile denominato “__________”), di far sospendere immediatamente
l’esercizio della prostituzione all’interno del citato immobile, ripristinando
il suo uso a scopo residenziale-abitativo, ritenuto come, in occasione dei
controlli di Polizia effettuati nel periodo 07.10.2009-06.10.2010, è stata
accertata la presenza, all’interno dello stabile, di cittadine straniere
(ecuadoregne, brasiliane, nigeriane e domenicane) dedite alla prostituzione;
2. infrazione di poca gravità
alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al
soggiorno illegale di poca gravità)
per avere, a __________, in
circostanze di tempo non meglio precisate, ma comunque sino al __________, in
correità con il marito __________, facilitato il soggiorno illegale di almeno
una cittadina domenicana dedita alla prostituzione senza essere in possesso dei
necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;
e propone la condanna
1. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2
(quattro).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 19, 106 CP; 116 cpv. 1
lett. a LStr in relazione con l’art. 116 cpv. 2 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348
e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. Il procedimento penale promosso
con incarto 2011.786 nei confronti di __________ e sfociato nel decreto di
accusa n. 896/2011 del 11 marzo 2011 è stralciato dai ruoli.
2. IM 2 è prosciolta
dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti
descritti nel decreto d’accusa n. 897/2011 del 11 marzo 2011.
Fatti
3. IM 2 è autrice colpevole di
infrazione di poca gravità alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata,
alla partenza o al soggiorno illegale) per avere, a __________, in circostanze
di tempo non meglio precisate, ma comunque sino al __________, in correità con
il marito __________, facilitato il soggiorno illegale di almeno una cittadina
domenicana dedita alla prostituzione senza essere in possesso dei necessari
permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.
4. Di conseguenza __________ è
condannata:
4.1. alla multa di fr. 200.-
(duecento);
4.1.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
4.2. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione
scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
5. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6. La condannata è avvertita che,
se la sentenza è notificata personalmente, può presentare per scritto oppure
oralmente, entro dieci giorni dalla notificazione, istanza di nuovo giudizio al
Considerandi
giudice che ha pronunciato la sentenza.
Nell’istanza la condannata deve
motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
7.
Intimazione a:
- seduta
stante
, (per sé e per l’imputata)
- per
raccomandata
AINQ 1
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 2
fr. 200.- multa
fr. 50.- tassa
di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster