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Decisione

81.2011.66

Falsità in documenti

24 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di causa concernenti la falsificazione di documenti e chiede una riduzione

della pena in considerazione dello stralcio degli altri due reati contemplati

nel decreto d’accusa;

visti gli artt. 251 cifra 1 CP; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP per avere, tra il __________ ed il __________

a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, alterato un

documento vero, e meglio,

per avere, nell’ambito della

sua attività di consulente indipendente per le assicurazioni sociali, allo

scopo di celare a ACPR 2 l’avvenuta perdita (a seguito di trasloco del proprio

ufficio) del suo incarto e la mancata presentazione entro il termine di 30

giorni di un ricorso al Tribunale Federale contro la decisione del 6 agosto

2008 (notificata il 18 agosto 2008) del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, nonché di sottrarsi in tal modo ad un’eventuale rimprovero o

azione in responsabilità per la propria inadempienza, alterato tale sentenza,

modificandone la data stampata sulla prima pagina da 6 agosto 2008 a 15 ottobre 2008, consegnandola poi all’interessata e sconsigliando quest’ultima di presentare

ricorso.

2. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

750.- (settecentocinquanta).

§. l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 200.-

(duecento);

§. in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2

Considerandi

CP).

2.3

al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di

fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

ACPR 2

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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