81.2011.77
Circolare alla velocità ammessa di 65 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h
8 novembre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2011.77
Data decisione, Autorità:
08.11.2012, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità ammessa di 65 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4 cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2011.77
DA 928/2011
Bellinzona
8
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Paolo
Cardillo in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 928/2011 del
21 marzo 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
grave infrazione alle norme
della circolazione
per aver circolato con la
vettura __________ targata TI __________ alla velocità di circa 90 Km/h. (e da lui parzialmente ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti a __________ il
__________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 900.- (novecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 6 (sei).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede che il
reato sia derubricato a infrazione lieve;
richiamati gli art. 90 cpv.1 e cpv. 2 LCStr.
in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
infrazione lieve alle norme
della circolazione,
per avere circolato
a __________ il __________ con la vettura __________ targata TI __________
alla velocità di 65 Km/h (e da lui ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 250.-
(duecentocinquanta);
2.2
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in (8) giorni (art.
106.
cpv. 2 CP).
carica - a IM 1 il pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con
motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
- allo Stato il pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 250.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster