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Decisione

81.2011.91

Falsità in certificati

22 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Le spese e la tassa di

giustizia di fr. 400.- (quattrocento) sono poste a carico dello Stato.

3. È ordinato, alla crescita

in giudicato, il dissequestro a favore di IM 1 della licenza di condurre

EKY15459AA4 (reperto 10-1790) archiviata presso la Polizia

cantonale-scientifica.

4. Riconosce a favore di IM 1

un’indennità di fr. 3'500.- (tremilacinquecento) più IVA (art. 429 CPP).

5. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Considerandi

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Polizia scientifica,

Bellinzona,

Divisione della giustizia,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr.

200.00

tassa di

giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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