81.2011.91
Falsità in certificati
22 novembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.91
Data decisione, Autorità:
22.11.2012, PRPEN
Titolo:
Falsità in certificati
FALSITÀ IN CERTIFICATI
art. 252 CPS
Incarto
n.
81.2011.91
DA 1080/2011
Bellinzona
22
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con
Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 1080/2011
del 28 marzo 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
difalsità in certificati
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 600.- (seicento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con uan pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.-.
4. Conferma il sequestro della licenza di condurre EKY15459AA4 (reperto 10 -
1790) e ne ordina la confisca.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assisito;
richiamati gli art. 42 e segg, 69, 252 CPS; 80
segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di
falsità in certificati per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1080/2011.
Fatti
2. Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 400.- (quattrocento) sono poste a carico dello Stato.
3. È ordinato, alla crescita
in giudicato, il dissequestro a favore di IM 1 della licenza di condurre
EKY15459AA4 (reperto 10-1790) archiviata presso la Polizia
cantonale-scientifica.
4. Riconosce a favore di IM 1
un’indennità di fr. 3'500.- (tremilacinquecento) più IVA (art. 429 CPP).
5. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Considerandi
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Polizia scientifica,
Bellinzona,
Divisione della giustizia,
Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.
200.00
tassa di
giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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