81.2012.100
Incendio colposo
10 luglio 2013Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.100
Data decisione, Autorità:
10.07.2013, PRPEN
Titolo:
Incendio colposo
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.100
DA 961/2012
Bellinzona
10
luglio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lucile
Martinez in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 961/2012 del
5 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
incendio colposo
per avere, ad __________, in
data 19 dicembre 2011, cagionato per negligenza, alimentando la stufa a legna
ubicata in cucina mediante un pezzo di cartone, l’incendio all'interno della
canna fumaria fino ad uscire alla sua estremità posta sul tetto con estensione
dell'incendio ad una seconda canna fumaria con conseguente danneggiamento di un
tubo in PVC e di una guarnizione O-Ring del bruciatore a nafta, a danno di __________,
proprietario dello stabile (danni non quantificati)
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'400.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale
sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni
della natura.
2. Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato imputato chiede il suo
proscioglimento;
richiamati gli art. 80 segg.; 84 segg.; 348
segg. CPP; 222 cpv. 1 CP, l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa
n. 961/2012 del 5 marzo 2012;
Fatti
2. La tassa di giustizia e
le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Considerandi
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster