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Decisione

81.2012.101

Entrata e soggiorno illegali

14 giugno 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di sapere di essere entrato illegalmente sul nostro territorio e di averlo

fatto per ricongiungersi al padre, che gli avrebbe fornito tutto quanto

necessario per sopravvivere.

La sua intenzione era quella di

non più lasciare la Svizzera dato che, un suo rientro presso il paese

d’origine, ovvero l’Iran, avrebbe potuto comportare, a suo dire, un pericolo

per la sua vita.

Egli ha inoltre riconosciuto di

non essere in possesso di alcun documento di legittimazione valido se non una

carta rilasciata dal suo paese attestante le sue generalità.

In definitiva dagli

accertamenti eseguiti dalla Polizia è emerso che IM 1 ha soggiornato, senza permesso, presso il domicilio del padre per un periodo di 114 giorni.

2. Anche il padre del

prevenuto, sentito in data 14 dicembre 2011, ha confermato che suo figlio è entrato in Svizzera in data 18 agosto 2011 e che ha soggiornato presso di lui per un

totale di 114 giorni (verbale d’interrogatorio del 14 dicembre 2011). Egli ha

evidenziato come l’intenzione del figlio fosse quella di vivere con lui,

richiesta alla quale lui non poteva evidentemente opporsi pur sapendo che era

sprovvisto dei documenti e dei permessi necessari.

Egli ha comunque precisato che,

in collaborazione con uno studio legale, stava intraprendendo tutte le pratiche

necessarie per ottenere il permesso di un ricongiungimento famigliare. Dagli

atti risulta in effetti che, in data 28 ottobre 2011, il prevenuto ha

presentato una domanda di rilascio di un permesso di dimora.

La Sezione della popolazione

non è però entrata nel merito di tale richiesta, siccome l’interessato era giunto

in Svizzera illegalmente.

Da qui la decisione del 12

dicembre 2011 che ha ordinato all’imputato di lasciare questo Paese il prima

possibile.

Contro questa disposizione

l’interessato è comunque insorto al Consiglio di Stato, che in data 30 maggio 2012 ha parzialmente accolto il ricorso annullando la decisione dipartimentale del 12 dicembre 2012. Ha rinviato gli atti alla Sezione della popolazione affinché riesaminasse se IM 1 poteva

ottenere un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare. Esame a

tutt’oggi non ancora esperito.

In data 16 dicembre 2011

l’accusato ha pure presentato una domanda d’asilo alle Autorità federali ottenendo

un permesso “N”.

3. Nel frattempo, con

decreto di accusa del 13 febbraio 2012, il Procuratore pubblico ha qualificato

il comportamento di IM 1 come un’infrazione alla Legge federale sugli stranieri

per entrata e soggiorno illegale.

4. Contro tale decreto il

prevenuto ha interposto in data 14 febbraio 2012 opposizione.

5. Al dibattimento il

prevenuto ha confermato di essere entrato in Svizzera il 18 agosto 2011. Ha dichiarato d’averlo fatto senza un visto d’entrata, in quanto fuggito dall’Iran temendo per

la sua integrità fisica. Ha pure ammesso di aver soggiornato dal padre a __________

senza un permesso.

La difesa, in un primo momento,

nelle fasi predibattimentali, ha precisato che la citata decisione del 30

maggio 2012 è suscettibile di far “cadere i presupposti alla base del DA

677/2012” (v. scritto del 14 maggio 2013), in un secondo tempo, al

dibattimento, pur riconoscendo che se da un punto di vista formale l’imputato è

incorso in un errore nel non chiedere immediatamente un permesso al momento

della sua entrata in Svizzera, ha precisato che, il suo comportamento, non integra

l’intenzione di violare la legge ritenuto che stava valutando quale tipo di

permesso richiedere. Per queste ragioni ha chiesto l’applicazione dell’art. 47

CP, con conseguente proscioglimento o, sussidiariamente, una notevole riduzione

della pena anche in considerazione della sua situazione personale particolare.

6. Giusta

l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr. lo straniero che intende entrare in Svizzera deve

essere in possesso di un documento di legittimazione valido per il passaggio

del confine e, se richiesto, di un visto. I documenti di legittimazione

riconosciuti sono stabiliti dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 4 LStr.).

A norma

dell’art. 4 cpv. 1 e 3 OEV, nonché del Regolamento (CE) n.539/2001, i cittadini

iraniani, per giungere nel nostro paese, necessitano di un visto d’entrata

rilasciato dalle Autorità diplomatiche elvetiche.

Inoltre

giusta l’art. 10 cpv. 2 LStr, lo straniero che intende soggiornare in Svizzera

per oltre tre mesi senza attività lucrativa, necessita di un permesso, che deve

essere richiesto prima dell’entrata nel nostro Paese.

L’art. 115

cpv. 1 lett. a LStr. prevede che chi viola le prescrizioni in materia d’entrata

o soggiorno in Svizzera, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con

una pena pecuniaria. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa

(art. 115 cpv. 3 LStr.).

7. Ora, è assodato che, nel caso in esame, perlomeno fino al

16 dicembre 2011 (data in cui gli è stato rilasciato un permesso “N”), IM 1 è

entrato e ha soggiornato in Svizzera illegalmente, siccome privo del necessario

visto d’entrata e del permesso della Polizia degli stranieri che lo autorizzava

a soggiornare. Infatti, per sua stessa ammissione, in data 18 agosto

2011 l’interessato ha varcato il confine ginevrino con il treno per recarsi poi

a __________ privo di qualsiasi documento ben sapendo d’entrare illegalmente

sul territorio svizzero (vedi verbale d’interrogatorio di polizia del

13.12.2011). Ciò che basta per pronunciare la condanna. In effetti, secondo la giurisprudenza del TF, per “entrata illegale” s’intende

l’oltrepassare il confine politico della Svizzera senza passaporto e senza il

necessario visto (NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna, pag. 667).

Per

ovviare evitare le conseguenze di cui al capoverso precedente, il prevenuto avrebbe

dovuto compiere le necessarie procedure prima dell’entrata in

Svizzera: questo perché, secondo il Tribunale federale, il porre l’Autorità

competente in materia di Polizia degli stranieri di fronte al fatto compiuto non

legittima la presenza dello straniero in Svizzera e rasenta l’abuso di diritto

(STF 9.6.98 in re M.; 26.6.98 in re A.; 26.6.98 in re N.; 9.5.00 in re V.).

Il fatto

che l’imputato abbia in un secondo tempo richiesto il ricongiungimento

famigliare non sana la sua posizione, così come non la sana la decisione del

Consiglio di Stato del 30 maggio 2012, che accoglie certamente il gravame del

qui imputato ed annulla la decisione Dipartimentale, ma lo fa per il fatto che

la prima istanza non è entrata nel merito della domanda di ricongiungimento,

dando comunque per assodata l’illegalità della presenza dell’imputato fino al

16 dicembre 2011 (v. decisione punto 7).

Data la

consapevolezza dell’imputato sulla sua posizione al momento dell’entrata e del

soggiorno i reati da lui commessi devono essere considerati intenzionali, così

da scartare l’ipotesi della negligenza (art. 115 cpv. 3 LStr).

8. Sulla commisurazione della pena va

rilevato quanto segue.

L’art. 47 cpv.

1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione

della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP, che codifica la giurisprudenza

anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare, la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente).

In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o

di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i

moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’

art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

Così come indicato dall’ art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve procedere ad una ponderazione

della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),

ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF

del 22 giugno 2010 6B 1092/2009 e 6B 67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del

19 giugno 2009 6B 585/2008 consid. 3.5).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B 78/2008, 6B 81/2008, 6B 90/2008 consid.

3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B 370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile

2007, inc. 6B 14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n.

72).

9. Ciò

considerato va subito evidenziato come in concreto IM 1 è cittadino

iraniano. Data la sua dichiarata posizione critico-allegorica contro il governo

del suo Paese, ben spiegata al dibattimento, è verosimile che un atteggiamento

di questo tipo possa avergli creato seri problemi con le Autorità di quel Paese

e quindi di fuggire.

Oltre a ciò è

pure importante rilevare come egli non risulta essere un soggetto pericoloso, sta

svolgendo degli stages orientativi per gli allievi di pre-tirocinio

nell’intento di riuscire ad integrarsi nel tessuto sociale, scolastico e

lavorativo del nostro Paese e vive con il padre e la di lui famiglia in attesa

di un permesso per un ricongiungimento famigliare.

Queste

particolari circostanze portano questo giudice a decidere per un’attenuazione

della pena prevista dal Ministero pubblico con conseguente diminuzione delle

aliquote previste ed eliminazione della multa. Non però come richiesto dalla

difesa, ritenuto come l’imputato non è giunto in Svizzera direttamente

dall’Iran, bensì effettuando diverse tappe in Europa, in Francia, in Spagna, in

Grecia e, prima ancora, in Turchia, luoghi in cui egli avrebbe potuto e dovuto,

in tutta tranquillità, informarsi sulle necessarie procedure amministrative da

intraprendere per entrare e soggiornare legalmente sul territorio della

Confederazione.

richiamati gli art. 115 cpv. 1 a e cpv. 1 b LStr., richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS ; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422

e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di entrata

illegale, per essere entrato illegalmente in Svizzera dal valico ferroviario di

__________ in data 18 agosto 2011, privo di certificati validi di

legittimazione di legittimazione, rispettivamente per aver soggiornato

illegalmente a __________, in Via __________, presso l’abitazione del padre,

nel periodo 18 agosto/ 12 dicembre 2011, privo di certificati validi di

legittimazione e di qualsiasi permesso di polizia;

Considerandi

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

15.

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

450.

- (quattrocentocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione

scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 450.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 700.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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