81.2012.101
Entrata e soggiorno illegali
14 giugno 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
81.2012.101
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, PRPEN
Titolo:
Entrata e soggiorno illegali
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
Incarto
n.
81.2012.101
DA 677/2012
Bellinzona
31 maggio 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e
Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 677/2012 del
13 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
entrata illegale, soggiorno
illegale
per essere entrato illegalmente
in Svizzera dal valico ferroviario di __________ in data 18 agosto 2011, privo
di certificati validi di legittimazione, rispettivamente per aver soggiornato
illegalmente a __________, in Via __________, presso l’abitazione del padre,
nel periodo 18 agosto/ 12 dicembre 2011, privo di certificati validi di
legittimazione e di qualsiasi permesso di polizia;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 600.- (seicento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.-
(duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 7.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
4. La nota d'onorario del
difensore d'ufficio, a crescita in giudicato del presente decreto d'accusa,
verrà tassata con decisione separata, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP.
5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il Procuratore pubblico
postula la conferma del decreto di accusa;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento dell’imputato o una drastica riduzione della pena;
considerato in fatto e in diritto
1. I fatti di cui al presente
processo risalgono al 13 dicembre 2011 quando, a seguito di una richiesta d’accertamento
del 1 dicembre 2011, da parte dell’Ufficio degli Stranieri di Lugano, la Polizia
cantonale interveniva presso l’abitazione del padre del prevenuto, onde
appurare se, quest’ultimo, risiedeva legalmente nel nostro Paese.
Interrogato in merito il
prevenuto ammetteva subito di essere entrato in Svizzera -da __________- in
data 18 agosto 2011, privo di qualsiasi documento e di visto e di essersi recato
a __________, in via __________, dove risiedeva il padre (verbale
d’interrogatorio del 13 dicembre 2011).
All’occasione egli ha ammesso
Fatti
di sapere di essere entrato illegalmente sul nostro territorio e di averlo
fatto per ricongiungersi al padre, che gli avrebbe fornito tutto quanto
necessario per sopravvivere.
La sua intenzione era quella di
non più lasciare la Svizzera dato che, un suo rientro presso il paese
d’origine, ovvero l’Iran, avrebbe potuto comportare, a suo dire, un pericolo
per la sua vita.
Egli ha inoltre riconosciuto di
non essere in possesso di alcun documento di legittimazione valido se non una
carta rilasciata dal suo paese attestante le sue generalità.
In definitiva dagli
accertamenti eseguiti dalla Polizia è emerso che IM 1 ha soggiornato, senza permesso, presso il domicilio del padre per un periodo di 114 giorni.
2. Anche il padre del
prevenuto, sentito in data 14 dicembre 2011, ha confermato che suo figlio è entrato in Svizzera in data 18 agosto 2011 e che ha soggiornato presso di lui per un
totale di 114 giorni (verbale d’interrogatorio del 14 dicembre 2011). Egli ha
evidenziato come l’intenzione del figlio fosse quella di vivere con lui,
richiesta alla quale lui non poteva evidentemente opporsi pur sapendo che era
sprovvisto dei documenti e dei permessi necessari.
Egli ha comunque precisato che,
in collaborazione con uno studio legale, stava intraprendendo tutte le pratiche
necessarie per ottenere il permesso di un ricongiungimento famigliare. Dagli
atti risulta in effetti che, in data 28 ottobre 2011, il prevenuto ha
presentato una domanda di rilascio di un permesso di dimora.
La Sezione della popolazione
non è però entrata nel merito di tale richiesta, siccome l’interessato era giunto
in Svizzera illegalmente.
Da qui la decisione del 12
dicembre 2011 che ha ordinato all’imputato di lasciare questo Paese il prima
possibile.
Contro questa disposizione
l’interessato è comunque insorto al Consiglio di Stato, che in data 30 maggio 2012 ha parzialmente accolto il ricorso annullando la decisione dipartimentale del 12 dicembre 2012. Ha rinviato gli atti alla Sezione della popolazione affinché riesaminasse se IM 1 poteva
ottenere un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare. Esame a
tutt’oggi non ancora esperito.
In data 16 dicembre 2011
l’accusato ha pure presentato una domanda d’asilo alle Autorità federali ottenendo
un permesso “N”.
3. Nel frattempo, con
decreto di accusa del 13 febbraio 2012, il Procuratore pubblico ha qualificato
il comportamento di IM 1 come un’infrazione alla Legge federale sugli stranieri
per entrata e soggiorno illegale.
4. Contro tale decreto il
prevenuto ha interposto in data 14 febbraio 2012 opposizione.
5. Al dibattimento il
prevenuto ha confermato di essere entrato in Svizzera il 18 agosto 2011. Ha dichiarato d’averlo fatto senza un visto d’entrata, in quanto fuggito dall’Iran temendo per
la sua integrità fisica. Ha pure ammesso di aver soggiornato dal padre a __________
senza un permesso.
La difesa, in un primo momento,
nelle fasi predibattimentali, ha precisato che la citata decisione del 30
maggio 2012 è suscettibile di far “cadere i presupposti alla base del DA
677/2012” (v. scritto del 14 maggio 2013), in un secondo tempo, al
dibattimento, pur riconoscendo che se da un punto di vista formale l’imputato è
incorso in un errore nel non chiedere immediatamente un permesso al momento
della sua entrata in Svizzera, ha precisato che, il suo comportamento, non integra
l’intenzione di violare la legge ritenuto che stava valutando quale tipo di
permesso richiedere. Per queste ragioni ha chiesto l’applicazione dell’art. 47
CP, con conseguente proscioglimento o, sussidiariamente, una notevole riduzione
della pena anche in considerazione della sua situazione personale particolare.
6. Giusta
l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr. lo straniero che intende entrare in Svizzera deve
essere in possesso di un documento di legittimazione valido per il passaggio
del confine e, se richiesto, di un visto. I documenti di legittimazione
riconosciuti sono stabiliti dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 4 LStr.).
A norma
dell’art. 4 cpv. 1 e 3 OEV, nonché del Regolamento (CE) n.539/2001, i cittadini
iraniani, per giungere nel nostro paese, necessitano di un visto d’entrata
rilasciato dalle Autorità diplomatiche elvetiche.
Inoltre
giusta l’art. 10 cpv. 2 LStr, lo straniero che intende soggiornare in Svizzera
per oltre tre mesi senza attività lucrativa, necessita di un permesso, che deve
essere richiesto prima dell’entrata nel nostro Paese.
L’art. 115
cpv. 1 lett. a LStr. prevede che chi viola le prescrizioni in materia d’entrata
o soggiorno in Svizzera, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con
una pena pecuniaria. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa
(art. 115 cpv. 3 LStr.).
7. Ora, è assodato che, nel caso in esame, perlomeno fino al
16 dicembre 2011 (data in cui gli è stato rilasciato un permesso “N”), IM 1 è
entrato e ha soggiornato in Svizzera illegalmente, siccome privo del necessario
visto d’entrata e del permesso della Polizia degli stranieri che lo autorizzava
a soggiornare. Infatti, per sua stessa ammissione, in data 18 agosto
2011 l’interessato ha varcato il confine ginevrino con il treno per recarsi poi
a __________ privo di qualsiasi documento ben sapendo d’entrare illegalmente
sul territorio svizzero (vedi verbale d’interrogatorio di polizia del
13.12.2011). Ciò che basta per pronunciare la condanna. In effetti, secondo la giurisprudenza del TF, per “entrata illegale” s’intende
l’oltrepassare il confine politico della Svizzera senza passaporto e senza il
necessario visto (NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna, pag. 667).
Per
ovviare evitare le conseguenze di cui al capoverso precedente, il prevenuto avrebbe
dovuto compiere le necessarie procedure prima dell’entrata in
Svizzera: questo perché, secondo il Tribunale federale, il porre l’Autorità
competente in materia di Polizia degli stranieri di fronte al fatto compiuto non
legittima la presenza dello straniero in Svizzera e rasenta l’abuso di diritto
(STF 9.6.98 in re M.; 26.6.98 in re A.; 26.6.98 in re N.; 9.5.00 in re V.).
Il fatto
che l’imputato abbia in un secondo tempo richiesto il ricongiungimento
famigliare non sana la sua posizione, così come non la sana la decisione del
Consiglio di Stato del 30 maggio 2012, che accoglie certamente il gravame del
qui imputato ed annulla la decisione Dipartimentale, ma lo fa per il fatto che
la prima istanza non è entrata nel merito della domanda di ricongiungimento,
dando comunque per assodata l’illegalità della presenza dell’imputato fino al
16 dicembre 2011 (v. decisione punto 7).
Data la
consapevolezza dell’imputato sulla sua posizione al momento dell’entrata e del
soggiorno i reati da lui commessi devono essere considerati intenzionali, così
da scartare l’ipotesi della negligenza (art. 115 cpv. 3 LStr).
8. Sulla commisurazione della pena va
rilevato quanto segue.
L’art. 47 cpv.
1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione
della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP, che codifica la giurisprudenza
anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare, la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente).
In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o
di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i
moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’
art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
Così come indicato dall’ art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve procedere ad una ponderazione
della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),
ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF
del 22 giugno 2010 6B 1092/2009 e 6B 67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del
19 giugno 2009 6B 585/2008 consid. 3.5).
Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire
correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla
colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B 78/2008, 6B 81/2008, 6B 90/2008 consid.
3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B 370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile
2007, inc. 6B 14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n.
72).
9. Ciò
considerato va subito evidenziato come in concreto IM 1 è cittadino
iraniano. Data la sua dichiarata posizione critico-allegorica contro il governo
del suo Paese, ben spiegata al dibattimento, è verosimile che un atteggiamento
di questo tipo possa avergli creato seri problemi con le Autorità di quel Paese
e quindi di fuggire.
Oltre a ciò è
pure importante rilevare come egli non risulta essere un soggetto pericoloso, sta
svolgendo degli stages orientativi per gli allievi di pre-tirocinio
nell’intento di riuscire ad integrarsi nel tessuto sociale, scolastico e
lavorativo del nostro Paese e vive con il padre e la di lui famiglia in attesa
di un permesso per un ricongiungimento famigliare.
Queste
particolari circostanze portano questo giudice a decidere per un’attenuazione
della pena prevista dal Ministero pubblico con conseguente diminuzione delle
aliquote previste ed eliminazione della multa. Non però come richiesto dalla
difesa, ritenuto come l’imputato non è giunto in Svizzera direttamente
dall’Iran, bensì effettuando diverse tappe in Europa, in Francia, in Spagna, in
Grecia e, prima ancora, in Turchia, luoghi in cui egli avrebbe potuto e dovuto,
in tutta tranquillità, informarsi sulle necessarie procedure amministrative da
intraprendere per entrare e soggiornare legalmente sul territorio della
Confederazione.
richiamati gli art. 115 cpv. 1 a e cpv. 1 b LStr., richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS ; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422
e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di entrata
illegale, per essere entrato illegalmente in Svizzera dal valico ferroviario di
__________ in data 18 agosto 2011, privo di certificati validi di
legittimazione di legittimazione, rispettivamente per aver soggiornato
illegalmente a __________, in Via __________, presso l’abitazione del padre,
nel periodo 18 agosto/ 12 dicembre 2011, privo di certificati validi di
legittimazione e di qualsiasi permesso di polizia;
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
15.
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
450.
- (quattrocentocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione
scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 450.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 700.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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