81.2012.103
Introdurre nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle
4 ottobre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.103
Data decisione, Autorità:
04.10.2013, PRPEN
Titolo:
Introdurre nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle
CONTRAVVENZIONE ALLA LF SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE
art. 70 cpv. 2 LPAC
Incarto
n.
81.2012.103
DA 582/2012
Bellinzona
4
ottobre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1, Lugano)
visto il decreto d’accusa n. 582/2012
del 6 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alla LF sulla
protezione delle acque
per avere, __________ in data
30 dicembre 2011, per negligenza, introdotto nelle acque un imprecisato
quantitativo di sostanze atte a inquinarle e meglio, effettuando una verifica
di una vettura e meglio dell'impianto di alimentazione che dal serbatoio porta
il carburante al motore, si staccava il tubo provocando la fuoriuscita di
carburante sul piazzale dell'officina, utilizzando quindi una idropulitrice e
un detergente biodegradabile per procedere alla pulizia, per un guasto delle
pompe dell'impianto di tracimazione, fece finire il carburante nel ruscello
"Rel" e in seguito nel corso d'acqua __________ che furono entrambi
inquinati;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 70
cpv. 2 LPAc, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 4
aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
520.-.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena
detentiva di giorni 2.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di
fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento
richiamati gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n°582/2012.
2.
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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