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Decisione

81.2012.103

Introdurre nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle

4 ottobre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 4

aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

520.-.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena

detentiva di giorni 2.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di

fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento

richiamati gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto

dall’infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n°582/2012.

2.

La tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione:

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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