81.2012.106
Diffazione, delitto contro la LCSL, falso allarme
19 aprile 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2012.106
Data decisione, Autorità:
19.04.2013, PRPEN
Titolo:
Diffazione, delitto contro la LCSL, falso allarme
DIFFAMAZIONE
FALSO ALLARME
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE
art. 128bis CPS
art. 173 CPS
art. 23 LCSL
Incarto
n.
81.2012.106
DA 4154/2011
Bellinzona
19 aprile 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n° 4154/2011
del 17 ottobre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di:
diffamazione
per avere, in data __________,
a __________ e in altre località imprecisate, in correità con terze persone,
pure loro facenti parte del gruppo “__________”, tramite internet, incolpato e
reso sospetta la titolare del centro cinofilo ____________________, __________,
nella persona di ACPR 1, di fatti che possono nuocere alla sua reputazione,
segnatamente, pubblicando sul sito www.__________.ch
l’errata notizia secondo cui “il __________ di __________ si appresterebbe ad
uccidere due pastori tedeschi…”;
delitto contro la LF contro
la concorrenza sleale
per avere, nelle indicate
circostanze di cui al punto 1), denigrando nelle modalità indicate, con
affermazioni inesatte, fallaci e inutilmente lesive, la prestazione fornita da ACPR
1, quale titolare del centro cinofilo __________ resosi colpevole di
concorrenza sleale;
falso allarme
per avere, in data __________,
a __________ e __________, cosciente della gratuità del suo atto, a nome del
gruppo __________, allarmato senza motivo i mezzi di comunicazione (il quotidiano
__________ e la televisione __________), inviando loro vaschette di salumi
accompagnate da uno scritto indicante “Se vi piace la carne mangiatevi questa.
Abbiamo avvelenato diversi campioni di carne in Ticino”, ben sapendo che questi
mezzi di comunicazione avrebbero a loro volta immediatamente contattato le
forze dell’ordine;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 600.- (seicento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art.
106.
cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia l’accusatore privato ACPR
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.- (mille).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
rilevato che il difensore il
proscioglimento;
richiamati gli art. 173 CP, art. 128bis CP,
art. 23 LCSI; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione
per avere in data __________, a __________ e in altre località imprecisate, in
correità con terze persone, pure loro facenti parte del gruppo “__________”,
tramite internet, incolpato e reso sospetta la titolare del centro cinofilo __________,
__________, nella persona di ACPR 1, di fatti che possono nuocere alla sua
reputazione.
2.
Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 100.-
(cento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-(settecento) con motivazione
scritta e di fr. 300.-(trecento) senza motivazione scritta.
2.4
carica tasse e spese
giudiziarie per complessivi fr. 800.- allo Stato.
3.
IM 1 viene prosciolta
dall’imputazione di delitto contro la LF contro la concorrenza sleale.
4.
IM 1 viene prosciolta dall’imputazione
falso allarme.
5.
Si rinvia l’accusatrice privato
ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2
CPP).
6.
Non si assegnano indennità.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
8.
Intimazione a:
- per raccomandata
AINQ 1, __________,
IM 1, __________
DI 1, __________,
ACPR 1, __________
PR 1__________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 100.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 600.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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