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Decisione

81.2012.106

Diffazione, delitto contro la LCSL, falso allarme

19 aprile 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 600.- (seicento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia l’accusatore privato ACPR

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.- (mille).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

rilevato che il difensore il

proscioglimento;

richiamati gli art. 173 CP, art. 128bis CP,

art. 23 LCSI; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione

per avere in data __________, a __________ e in altre località imprecisate, in

correità con terze persone, pure loro facenti parte del gruppo “__________”,

tramite internet, incolpato e reso sospetta la titolare del centro cinofilo __________,

__________, nella persona di ACPR 1, di fatti che possono nuocere alla sua

reputazione.

2.

Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 100.-

(cento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-(settecento) con motivazione

scritta e di fr. 300.-(trecento) senza motivazione scritta.

2.4

carica tasse e spese

giudiziarie per complessivi fr. 800.- allo Stato.

3.

IM 1 viene prosciolta

dall’imputazione di delitto contro la LF contro la concorrenza sleale.

4.

IM 1 viene prosciolta dall’imputazione

falso allarme.

5.

Si rinvia l’accusatrice privato

ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2

CPP).

6.

Non si assegnano indennità.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

8.

Intimazione a:

- per raccomandata

AINQ 1, __________,

IM 1, __________

DI 1, __________,

ACPR 1, __________

PR 1__________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 600.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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