81.2012.111
Eccesso di velocità
31 maggio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.111
Data decisione, Autorità:
31.05.2013, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 e 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2012.111
DA 1171/2012
Bellinzona
31
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA
1171/2012 del 20 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di:
infrazione grave alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le
nome medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la propria vettura alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 50 km/h;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'100.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 5.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede che
l’imputato vada esente da pena;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.
22.
cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. Enrico Giannini è autore
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2
LCS per avere violato gravemente le nome medesime cagionando un serio pericolo
per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la propria
vettura alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata
dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 6
(sei) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.
660.
- (seicentosessanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Non si assegnano indennità.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5.
Intimazione a:
- per raccomandata
Avv. Andrea Bersani, Bellinzona 1 Caselle,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coord.
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 125.- tassa di giustizia
fr. 125.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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