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Decisione

81.2012.111

Eccesso di velocità

31 maggio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.111

Data decisione, Autorità:

31.05.2013, PRPEN

Titolo:

Eccesso di velocità

VELOCITÀ

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 32 cpv. 2 e 3 LCSTR

art. 90 cf. 2 LCSTR

art. 4a cpv. 1 let. a ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

81.2012.111

DA 1171/2012

Bellinzona

31

maggio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela

Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. DA

1171/2012 del 20 marzo 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di:

infrazione grave alle norme

della circolazione

per aver violato gravemente le

nome medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la propria vettura alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,

malgrado il vigente limite di 50 km/h;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

1'100.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede che

l’imputato vada esente da pena;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel.

con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.

22.

cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. Enrico Giannini è autore

colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2

LCS per avere violato gravemente le nome medesime cagionando un serio pericolo

per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la propria

vettura alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata

dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 6

(sei) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.

660.

- (seicentosessanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Non si assegnano indennità.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.

Intimazione a:

- per raccomandata

Avv. Andrea Bersani, Bellinzona 1 Caselle,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coord.

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 125.- tassa di giustizia

fr. 125.- spese giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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