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Decisione

81.2012.112

Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

21 giugno 2013Italiano4 min

1. Alla pena pecuniaria di 65

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Numero d'incarto:

81.2012.112

Data decisione, Autorità:

21.06.2013, PRPEN

Titolo:

Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA

art. 91a cpv. 1 LCSTR

Incarto

n.

81.2012.112

DA 1089/2012

Bellinzona

21

giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela

Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 1089/2012

del 12 marzo 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

1. elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente

opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico

completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità,

malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

e propone la condanna a

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 65

aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

5'200.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 15.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25 aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 750.- decretata nei suoi

confronti dalla Pretura penale il 17.11.2010, con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

25.

(art. 36 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

rilevato che il Procuratore pubblico

chiede la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore chiede :

·

la riduzione delle aliquote

·

la diminuzione dell’ammontare delle stesse

·

la riduzione della multa (che se troppo elevata si tramuterebbe

in pena detentiva)

·

il ripristino della condizionale

richiamati gli art. 91a cpv. 1 LCStr; 80

segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per

essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue

e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata

dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del

suo rifiuto;

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

50.

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

1'500.- (millecinquecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.2

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 13 (tredici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena pecuniaria di 25 (venticinque)

aliquote giornaliere da fr. 30.-

ciascuna per complessivi

fr. 750.- decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale il 17.11.2010

(art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in

caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 25

(art. 36 CPS),

ma prolunga il

periodo di prova di due anni;

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

Cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 400.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 700.-- totale senza motivazione scritta

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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