81.2012.112
Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
21 giugno 2013Italiano4 min
1. Alla pena pecuniaria di 65
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Numero d'incarto:
81.2012.112
Data decisione, Autorità:
21.06.2013, PRPEN
Titolo:
Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.112
DA 1089/2012
Bellinzona
21
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1089/2012
del 12 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico
completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità,
malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 65
aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
5'200.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 15.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25 aliquote
giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 750.- decretata nei suoi
confronti dalla Pretura penale il 17.11.2010, con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
25.
(art. 36 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico
chiede la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede :
·
la riduzione delle aliquote
·
la diminuzione dell’ammontare delle stesse
·
la riduzione della multa (che se troppo elevata si tramuterebbe
in pena detentiva)
·
il ripristino della condizionale
richiamati gli art. 91a cpv. 1 LCStr; 80
segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per
essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue
e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
50.
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
1'500.- (millecinquecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.2
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 13 (tredici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena pecuniaria di 25 (venticinque)
aliquote giornaliere da fr. 30.-
ciascuna per complessivi
fr. 750.- decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale il 17.11.2010
(art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in
caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 25
(art. 36 CPS),
ma prolunga il
periodo di prova di due anni;
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
Cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 400.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 700.-- totale senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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