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Decisione

81.2012.117

Lesioni semplici

26 luglio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, (art. 34 e seg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 4’500.- (quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6

(venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

rilevato che il difensore dell’imputata

chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 123 cifra 2 CPS, artt. 42

e segg. CPS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di lesioni

semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP, per avere, il 3 luglio 2011, a __________, presso il campo sportivo, durante una locale manifestazione, con dolo eventuale

cagionato un danno al corpo di __________, segnatamente per averla, a seguito di

un diverbio, spintonata con in mano una sigaretta, provocandole così, nella

zona paranasale destra, un’ustione termica di secondo grado con conseguente

cicatrice permanente, così come menzionato dai certificati medici di data 3

luglio 2011, 14 luglio 2011, 27 settembre 2011 e 7 febbraio 2012 dei dr. __________

e __________, agli atti, rispettivamente dai nuovi certificati prodotti agli

atti.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di

30.

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

1'500.- (millecinquecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle spese

legali di fr. 1716.- più IVA, rinviando al foro civile l’accusatrice privata

per ulteriori pretese.

2.4

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione

scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la

relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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