81.2012.153
Eccesso di velocità grave
3 luglio 2013Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.153
Data decisione, Autorità:
03.07.2013, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità grave
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.153
DA 1815/2012
Bellinzona
3
luglio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Riccardo Viganò in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1
prevenuto colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione
per avere
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura il
motoveicolo (recte: con l’autoveicolo__________ alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
Fatti
avvenuti a __________;
reato
previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr, in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2
e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
visto il decreto
d’accusa del 16 aprile 2012 n. 1815/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 190.-
(centonovanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF
8550.- (ottomilacinquecentocinquanta).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di CHF 100.- (cento).
4.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria
di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) ciascuna, per
complessivi CHF 2’400.- (duemilaquattrocento), decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2009 (art. 46 cpv. 1 CP), con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CP).
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
sentito l’imputato,
il quale chiede che la pena venga sensibilmente ridotta, anche in
considerazione del calcolo dell’aliquota in base alla situazione attuale, e che
si soprassieda dal revocare la sospensione condizionale alla pena erogata a seguito
dei fatti del dicembre 2008;
richiamati gli artt.
artt. 34, 42, 46 cpv. 2, 47, 106 CP: 90 cpv. 2 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348
segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90
cpv. 2 LCStr) per avere__________, violato gravemente le norme medesime
cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere
circolato con l’autoveicolo __________ alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
2.
Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
Alla
pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.-
(cento), per un totale di CHF 4'500.- (quattromilacinquecento).
2.1.1
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.2
Alla
multa di CHF 500.- (cinquecento);
2.2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.-
(quattrocentocinquanta).
2.3.1
La motivazione della sentenza comporterà un aumento
della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di
ogni parte che ne facesse richiesta.
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP.
4.
Non è
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi), per
complessivi CHF 2’400.- (duemilaquattrocento), decretata nei confronti di IM 1
dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2009. Il periodo di prova
è prorogato di 18 (diciotto) mesi.
5.
Questo giudizio può essere impugnato mediante
appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo
stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6.
Intimazione
a:
- seduta
stante
, ,
- per
raccomandata
, ,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1,
CHF 500.- multa
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 950.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster