81.2012.163
Diffamazione
7 maggio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.163
Data decisione, Autorità:
07.05.2013, PRPEN
Titolo:
Diffamazione
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
81.2012.163
DA 1885/2012
Bellinzona
7
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna
Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1885/2012
del 17 aprile 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
diffamazione
per avere, il __________ a __________,
comunicando con terzi e segnatamente con i municipali di __________, incolpato
o reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che
possono nuocere alla riputazione di quest’ultimo, segnatamente per avere
scritto loro che ACPR 1: “[…] è attualmente sotto indagine dell’Ufficio __________
Cantonale per il furto e per essere in possesso di un mio certificato di
accompagnamento deposto al macello __________ di __________, fatto giudicato
molto grave dal medesimo ufficio. […]” senza che tale comunicazione fosse
giustificata da un interesse pubblico preponderante e nell’intento di fare
maldicenza, ritenuto anche che nella stessa lettera già aveva menzionati i
fatti all’origine del decreto d’accusa emesso nei confronti di ACPR 1 in data __________ e avesse pure già invitato i municipali a voler consultare il casellario
giudiziale a riprova di quanto da lui dichiarato;
e propone la condanna
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
200.
- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
che l’accusatore privato
postula la conferma del decreto di accusa;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 173 CP; 80 e segg., 84 e
segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
1885/2012 del 17 aprile 2012.
2.
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello
Stato.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
ACPR 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 400.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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