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Decisione

81.2012.163

Diffamazione

7 maggio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti

a complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

200.

- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

che l’accusatore privato

postula la conferma del decreto di accusa;

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 173 CP; 80 e segg., 84 e

segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

1885/2012 del 17 aprile 2012.

2.

La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello

Stato.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

ACPR 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 400.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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