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Decisione

81.2012.175

Diffamazione; proscioglimento

28 maggio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Le tasse e le spese giudiziarie

di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatrice privata

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe

a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Considerandi

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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