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Decisione

81.2012.176

Incidente stradale in autostrada

4 giugno 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

2.2. __________, che era alla

guida dell’autobus coinvolto nell’incidente, così ha descritto la scena: “Stavamo

circolando sull’A2 in direzione di Airolo sulla carreggiata di destra, giunto

all’altezza dell’entrata autostradale di Pambio-Noranco notavo che vi era un

po’ di traffico, notavo pure che vi erano anche dei veicoli in movimento che

cercavano di entrare sull’autostrada. Non ricordo quanti veicoli ci fossero, so

dire soltanto che circolavano tutti a rallento. Quindi decidevo di spostarmi

sulla corsia di sinistra, per permettere a questi veicoli di poter entrare in

autostrada. Una volta spostato sulla corsia di sinistra, un collega mi grida

fai attenzione e mi accorgo che nella corsia di preselezione per entrare in

autostrada un veicolo di colore grigio, a forte velocità supera i veicoli che

si trovavano sulla corsia di preselezione per entrare in autostrada.

Questo veicolo una volta

superato i veicoli che si trovavano sulla corsia di preselezione, si dirige

diretto verso la corsia di sinistra dove io stavo circolando, sempre a forte

velocità, andando a collidere con la parte anteriore destra del mio torpedone.

Dopodiché ho visto con lo specchietto destro che questo veicolo che mi aveva

appena urtato, urtava anche la fiancata posteriore destra.

Ricordo che questo veicolo

dopo avermi urtato la prima volta si girava su se stessa, non so dire di

precisione se dopo avermi urtato la prima volta o dopo la seconda.”

(verbale d’interrogatorio __________ 05.03.2012, pag. 2, act 1).

2.3. __________, co-protagonista

del secondo impatto con il veicolo guidato dall’imputata, dal canto suo, ha

riferito che “Giunta all’entrata dell’autostrada a Pambio-Noranco, mi

trovavo nella corsia di accelerazione per immettermi in autostrada. Davanti a

me vi era un altro veicolo di colore rosso, che pure quest’ultimo si stava

immettendo sull’autostrada.

Azionavo l’indicatore di

direzione sinistro, e dopo aver controllato che dalla mia sinistra non

sopraggiungessero veicoli, decidevo di immettermi sull’autostrada. Incominciavo

la manovra verso la mia sinistra, non acceleravo tanto perché volevo dare il

tempo di immettersi sull’autostrada anche al veicolo rosso che circolava

davanti a me sulla stessa corsia.

Una volta che io e

l’automobile rossa ci siamo immesse sull’autostrada sulla corsia di destra,

incominciavo ad accelerare.

In quell’istante mentre

circolavamo sulla corsia di destra, ho sentito un forte rumore, e dopo

pochissimi istanti un veicolo di colore grigio proveniente da tergo invadeva la

mia corsia andando ad urtare il mio veicolo. Subito sterzavo verso destra per

evitare l’impatto ma senza riuscirci.

Nell’istante della

collisione ho notato che sulla corsia di sinistra circolava un bus, e il

veicolo grigio che mi aveva appena urtato circolava in mezzo alle due corsie,

era tra il bus e il mio veicolo. In quell’istante ho pure notato che questo

veicolo circolava a forte velocità.

L’urto è avvenuto con la

parte anteriore sinistra del mio veicolo e credo ma non ne sono certa con la

parte anteriore del veicolo grigio.

Non ricordo se era la parte

anteriore o posteriore del veicolo grigio.

Successivamente dopo che ho

sterzato verso destra e mi sono diretta verso la corsia d’emergenza per

fermarmi, in quel frangente il veicolo grigio andava a tamponare il veicolo

rosso che circolava nella mia stessa corsia.

In seguito il veicolo grigio

girava su se stesso per due volte, finendo la corsa sulla corsia di destra.”

(verbale d’interrogatorio __________ 16.03.2012, pag. 2, act 1).

2.4. Infine, __________, co-protagonista

del terzo impatto con la vettura condotta dall’imputata, così ha esposto quanto

accaduto: “Verso le ore 15:30 affrontavo la corsia di accelerazione che

immette in autostrada A2 in direzione nord.

Da parte mia mentre

affrontavo la corsia di accelerazione notavo alcuni camion che stavano

sopraggiungendo sull’autostrada sulla corsia di destra. Da parte mia avanzavo

abbastanza lentamente in modo che questi mezzi potessero passare. Quando

l’ultimo camion era passato mi immettevo in autostrada quasi alla fine della

corsia di accelerazione. Quando mi ero immessa completamente nella corsia di

destra dell’autostrada e mi trovavo quasi all’entrata della galleria, ho udito

un colpo e poi ho avvertito un urto alla parte posteriore della mia automobile.

A seguito del colpo la mia auto si è messa leggermente in posizione laterale.

Sono però riuscita a mantenere il controllo anche se andavo a collidere

leggermente con il bordino laterale destro dell’autostrada con la ruota

anteriore destra.

Guardavo nello specchietto

retrovisore e notavo una macchina che stava girando su se stessa.” (verbale

d’interrogatorio __________ 16.03.2012, pag. 2, act 1).

3. Oltre a non essere

contestata dall’imputata e a essere descritta in maniera sufficiente e univoca da

tutti i protagonisti, la dinamica dell’incidente risulta chiaramente dal filmato

agli atti allegato al rapporto di polizia (act 1).

Dallo stesso si può vedere come

davanti all’autovettura guidata dall’imputata stavano circolando due automobili

(una rossa, guidata da __________ e una grigia, condotta da __________)

intenzionate ad immettersi in autostrada; si nota poi la vettura dell’imputata

sopraggiungere dalla corsia di accelerazione ad una velocità superiore rispetto

a quella delle due vetture che circolavano dinanzi a lei, immettersi in

autostrada sulla corsia di destra e passare immediatamente su quella di sinistra.

Allo stesso momento si vede un

autobus giungere da tergo sulla corsia sinistra dell’autostrada e quindi un

primo impatto tra la fiancata sinistra dell’automobile guidata dall’imputata e la

fiancata destra dell’autobus; immediatamente dopo avviene un secondo impatto di

striscio con la prima vettura (quella grigia condotta dalla __________) che

circolava sulla corsia destra davanti a quella guidata dall’imputata e,

successivamente, vi è una terza collisione con la macchina rossa che circolava

davanti a quella con la quale poco prima era avvenuto l’impatto (quella grigia guidata

da__________).

In seguito, stante la

descrizione fornita dai protagonisti e come si intravvede dal filmato, l’auto

guidata dall’imputata si gira su se stessa e va a colpire una seconda volta

fiancata destra dell’autobus per finalmente fermarsi nella posizione finale in

cui è stata trovata dalla polizia, e meglio sulla corsia destra dell’autostrada.

4. Sulla base dei fatti

appena descritti, il 23 aprile 2012, il Procuratore pubblico ha emesso un

decreto di accusa nei confronti di IM 1 per grave infrazione alle norme della

circolazione e ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti

a complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta), sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 3 (tre) anni, nonché alla multa di fr. 500.-

(cinquecento) e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e

delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

5. In occasione del pubblico

dibattimento il difensore non ha contestato i fatti. Egli ha nondimeno rilevato

che, dal profilo oggettivo, il comportamento da parte di terzi avrebbe

interrotto il nesso di causalità adeguato, relegando in secondo piano la

violazione commessa dalla sua assistita e, per quanto riguarda l’elemento

soggettivo, egli ha sostenuto che non sarebbe in particolare data la “vorwerfbare

Rücksichtslosigkeit” tale da poter ammettere una grave negligenza, quella

della sua assistita essendo stata negligenza incosciente e pertanto non

punibile.

6. Per l’art. 90 cifra 2

LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona una serio

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Tale disposto, di natura

astratta e generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della

circolazione in concreto violate (STF 24.11.2003, inc. n.6S.392/2003, consid.

2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1; CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid.

2.3.a e referenze citate).

6.1. L’art. 26 cpv. 1 LCStr

prescrive che ciascuno nella circolazione, deve comportarsi in modo da non

essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente

alle regole stabilite. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve

costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi

doveri di prudenza.

6.2. L’art. 32 cpv. 1 LCStr

dispone in particolare che la velocità, che stante il secondo capoverso della

medesima norma è limitata dal Consiglio federale su tutte le strade, deve

sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del

veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe

intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se

necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni

con scarsa visuale e ai passaggi a livello.

Oltre a ciò, l’art. 3 cpv. 1

ONC impone al conducente di rivolgere la sua attenzione alla strada e alla

circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra

sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in

particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di

comunicazione o di informazione.

Sulle strade in cui i sensi di

circolazione non sono separati, il conducente non deve servirsi, per il

sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della metà

sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.

L’attenzione richiesta al

guidatore implica che egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai

pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale ed i beni materiali

altrui. Un livello accresciuto di attenzione è richiesto, per esempio, ad un

guidatore privo di esperienza (titolare di un permesso di condurre da qualche

mese) (cfr. CARP, 26.10.2011, inc. n. 17.2011.81, consid. 4.2. d).

7. Dal profilo oggettivo,

la fattispecie di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr è realizzata quando l’autore

commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione

stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.

7.1. L’art. 90 cifra 2 LCStr

descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione

stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi costitutivi e

cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una

regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione

di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation

routière (LCR), ed. 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 ss., pag. 43 ss).

Secondo costante giurisprudenza

(DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; 118 IV 188 consid. 2a; 111 IV 169 consid. 2a),

non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole

oggettivamente fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione

concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze

oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne

l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr,

n. 19 ss., pag. 43 ss).

Non ogni violazione di una

regola della circolazione comporta una colpa grave. Per ammettere una simile

colpa, è necessario che sia stata posta in essere una violazione grave di una

regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione e che

questa abbia un nesso causale con l’incidente (Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ed. 1996, ad art. 65

LCStr, n. 3.7.7 pag. 599).

7.2. La messa in pericolo ai

sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr è data quando la violazione grave della norma

crea un pericolo per la vita o la salute di terzi.

La messa in pericolo è concreta

se esiste, secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di

realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla

salute di almeno una persona. Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando

un altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di

deviazione per evitare un urto, in caso di perdita di padronanza del proprio

veicolo oppure quando avviene effettivamente una collisione senza che ci siano

dei feriti (cfr. Jeanneret, op.

cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46).

Il passaggio da una messa in

pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che

al momento in cui è commessa l’infrazione pone o meno sul cammino dell’autore

un terzo qualunque. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza

visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un

altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo per evitare

l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che

nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr,

n. 26, pag. 46).

7.3. Ritenuto che l’art. 90

cifra 2 LCStr punisce chi cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo

astratta può entrare in considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131

IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106

consid. 2a; cfr. Jeanneret, op.

cit., ad art. 90 LCStr, n. 25, pag. 45).

La messa in pericolo astratta è

data quando un determinato comportamento é, sulla base dell’esperienza della

vita, tale da creare un pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in

pericolo astratta semplice dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza

del pericolo: deve esistere un rischio molto elevato di realizzazione di una

messa in pericolo concreta o di una lesione all’integrità fisica di un terzo.

L’imminenza del pericolo non può essere definita in modo astratto in funzione

della natura della norma violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato

l’insieme delle circostanze della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio

le condizioni meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei

luoghi, lo stato della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più

generalmente, le altre fonti di pericolo prevedibili (DTF 123 IV 88 consid. 3a; cfr. Jeanneret, op.

cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46). A titolo di esempio, un

parcheggio in divieto di sosta può rappresentare una messa in pericolo astratta

semplice in un vicolo residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa

in pericolo astratta accresciuta lungo una strada molto trafficata, all’uscita

di una curva e in caso di pioggia (cfr. Jeanneret,

op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46 s.; cfr. CARP, 26.10.2011, inc. n.

17.2011.81, consid. 4.2. a).

7.4. Sulla scorta di quanto

sopra indicato e ritenuto che, in concreto, si sono verificate delle collisioni

e vi è stata una perdita di padronanza del veicolo, è pacifico che siamo in

presenza di una messa in pericolo concreta.

7.5. Tra il comportamento

colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un

rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2 c pag. 22).

Un rapporto di causalità

naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione

necessaria dell’evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l’evento

venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto

2006 consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 I V 199

consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è

sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 3a).

In materia di circolazione

stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti

essere una condizione necessaria per l’incidente, anche se non ne costituisce

la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con

altre, a produrre l’evento (STF 28.08.2006, inc. n.6S.34/2006, consid. 4.4.1;

DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid.

5.3; CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c).

Per quanto

attiene alla causalità adeguata, la stessa è data se il comportamento dell’agente

era idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale

della vita, a cagionare o a favorire l’evento. Soltanto a queste condizioni si

può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente

(DTF 130 IV 7 consid. 3.2. pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13

consid. 7a/bb pag. 17; STF 28.08.2006, inc. n.6S.34/2006, consid. 4.4.2; STF 14.10.2003,

inc. n.6S.297/2003, consid. 4; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid.

5.3; CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c).

Il rapporto

di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua

rilevanza giuridica allorché un’altra causa concomitante, come ad esempio la

colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto

eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo

carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di

causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da

risultare l’origine più probabile ed immediata dell’evento considerato e

relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo,

Considerandi

in particolare, il comportamento dell’agente (tra tanti: DTF 135 IV 56 consid.

2.

; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV

145.

consid. 5.2; STF 28.02.2011, inc. n.6B_1086/2010, consid. 5.2 che

conferma la sentenza CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c; CARP

08.04

, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CCRP 13.12.2005, inc. n. 17.2003.62/64,

consid. 3).

La questione

relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta

soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e

non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della

vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione

delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 20.07.2009, inc. n.6B_315/2009, consid.

1; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CARP 16.04.2012, inc. n.

17.2011

, consid. 5.3.1).

7.6

Nella fattispecie, il

difensore non contesta il comportamento ai sensi della Legge federale sulla

circolazione stradale in quanto tale, ma invoca l’interruzione del nesso di

causalità adeguato data dal comportamento di terzi.

A suo dire, innanzitutto, il

conducente del bus – essendo un autista professionista e considerato da un lato

che il bus presenta un rischio d’inerzia più elevato e, dall’altro, che lo

stesso era in fase di sorpasso di un camion su un tratto di strada in salita – avrebbe

dovuto prestare più attenzione. Inoltre, non vi sarebbero tracce di frenata.

Egli pretende poi che il

veicolo condotto da __________ circolava lentamente, ragione per cui __________

ha improvvisamente frenato bruscamente. La sua assistita avrebbe quindi dovuto

fare una scelta obbligata: o tamponava l’automobile antistante o tagliava la

strada al pullmann.

7.7

Tale tesi non può essere

seguita. Dall’esame degli atti, in particolare dal filmato, ben si può ammettere

che, anche se si dovesse ritenere che l’autista dell’autobus abbia circolato ad

una velocità inadeguata e non abbia frenato circolando regolarmente sulla corsia

di sorpasso, ciò non può costituire una causa straordionaria o così

imprevedibile da relegare in secondo piano il comportamento dell’imputata.

La stessa cosa vale per il

comportamento delle due automobiliste che precedevano l’imputata, alle quali la

difesa rimprovera una circolazione lenta, rispettivamente una frenata brusca.

Anche se così fosse, non si può ragionevolmente ritenere che il loro

comportamento sia stato imprevedibile al punto di relegare in secondo piano

quello dell’imputata.

Al contrario, l’immissione in

autostrada e il traffico intenso dovevano fare ritenere possibili eventuali

frenate e/o rallentamenti da parte di altri veicoli.

Ciò posto, si deve concludere

che nel caso concreto esiste senz’altro un rapporto di causalità naturale e

adeguato tra il comportamento dell’imputata e l’evento verificatosi: il fatto

di non aver adeguato la propria velocità mentre si immetteva in autostrada e

nel passaggio da una corsia all’altra, non riuscendo in tal modo ad scorgere

per tempo l’autobus che circolava sulla corsia di sorpasso, è la conditio

sine qua non delle collisioni verificatesi.

Quanto all’interruzione di

questo nesso dal comportamento di terzi, la stessa non è data. Come detto, il

comportamento di terzi contrario alle norme della circolazione non è, di per

sé, sufficiente ad interrompere il nesso causale. È inoltre necessario che

l’ipotetico comportamento colpevole – così come altre circostanze esterne all’autore

– non sia, in sé, prevedibile.

In concreto, il comportamento

del conducente dell’autobus e delle due automobiliste non può essere

considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile.

Anche se si dovesse ritenere

che l’autista del bus circolasse ad una velocità inadeguata e che lo stesso non

abbia frenato, rispettivamente che un’automobilista circolasse lentamente e che

l’altra abbia frenato bruscamente, considerato il traffico intenso e la

configurazione del luogo, tali circostanze non rappresenterebbero degli eventi

eccezionali e imprevedibili, tali da relegare il comportamento dell’imputata in

secondo piano.

7.8

In relazione al nesso di

causalità tra il comportamento dell’agente e l’evento, oltre alla prevedibilità

di quest’ultimo, la giurisprudenza del Tribunale federale considera la sua

evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto

dell’agente, l’evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La

giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la

semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di

prudenza l’evento sarebbe stato evitabile. L’evento è imputabile all’agente

soltanto se, qualora si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai

suoi doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi

sicuramente evitato (STF 28.08.2006, inc. n.6S.34/2006, consid. 4.4.2; DTF 130

IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1,

consid. 5.3; CARP 16.04.2012, inc. n. 17.2011.59, consid. 6.3.1).

Nella fattispecie, di può

ragionevolmente concludere che se l’imputata si fosse comportata conformemente

a quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e avesse quindi

adeguato la propria velocità nell’immettersi in autostrada e nel passaggio da

una corsia all’altra, la stessa avrebbe potuto vedere l’autobus sopraggiungente

sulla corsia di sorpasso e di conseguenza avrebbe sicuramente potuto evitare

l’incidente.

7.9

Visto quanto sopra, si

può pertanto escludere un’interruzione del nesso causale sia a seguito del

comportamento di terzi che ad altre circostanze esterne all’autore.

8.

Dal

punto di vista soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr

obbedisce alla regola generale di cui all’art. 100 cifra 1 prima frase LCStr –

secondo cui salvo disposizione espressa e contraria alla legge, anche la

negligenza è punibile – per modo che sia l’intenzione, compreso il dolo

eventuale, sia la negligenza, sono punibili (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 31).

L’autore deve quindi avere

adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole

della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve

avere assunto un comportamento palesemente negligente (STF 8.1.2008, inc.

6B_718/2007, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 90

LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 s.).

8.1

In proposito, la difesa

ritiene che nel caso di specie non sarebbe data la “vorwerfbare

Rücksichtslosigkeit” tale da poter ammettere una grave negligenza, quella

della sua assistita essendo stata una negligenza inconsapevole: in effetti, a

suo dire, la violazione delle regole della circolazione da parte dell’imputata sarebbe

dovuta ad una disattenzione/“défaillance” momentanea, ragion per cui non le si potrebbe

imputare alcuna responsabilità penale e la stessa andrebbe prosciolta da ogni

imputazione.

8.2

Per quanto attiene alla

negligenza incosciente invocata dal difensore, va detto che la stessa può

essere ammessa con riserva, e meglio solo nei casi in cui si può rimproverare

all’autore di non aver pensato che il suo comportamento avrebbe causato una

grave messa in pericolo per gli altri utenti, segnatamente se è disattento, se apprezza

male una situazione e le sue capacità, se valuta male le conseguenze del suo

comportamento, ecc.

In questo contesto si può

rilevare una grave negligenza unicamente quando l’assenza della presa di

coscienza del pericolo creato per altrui è particolarmente riprovevole (cfr.

STF 25.07.2002, inc.6S.186/2002, consid. 2.1).

Il fatto di apprezzare male una

situazione non è in sé sufficiente per ammettere una negligenza lieve: occorre

che ci siano altri elementi, legati all’autore, che giustifichino la sua

momentanea “défaillance” e valutare, in particolare, se egli ha violato un

dovere di prudenza elementare che si imponeva in modo evidente (cfr. STF

25.07

, inc.6S.186/2002, consid. 2.1).

Innanzitutto, il grado di

attenzione richiesto deve essere particolarmente elevato, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze del caso concreto quali la densità del traffico,

la configurazione dei luoghi, l’ora, le condizioni meteorologiche, il tipo di

veicolo, la visibilità, lo stato della strada, le fonti di pericolo prevedibili

o la presenza di una segnaletica particolare. Più tali circostanze invitano

alla prudenza, più sarà inaccettabile la disattenzione del conducente. In

secondo luogo bisogna valutare la gravità oggettiva della violazione,

rispettivamente l’importanza della norma violata: più la norma è importante più

la mancanza di attenzione è riprovevole, salvo indizi contrari legati alla

persona dell’autore che permettono di spiegare la propria “défaillance”

momentanea. Da ultimo, è necessario prendere in considerazione le circostanze

legate all’autore, che sono la componente soggettiva della negligenza. Di

conseguenza ci si potrà mostrare più esigenti nei confronti di un autista

professionista rispetto ad un automobilista ordinario (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 41-43).

8.3

Nel caso in esame, il

grado di attenzione richiesto era particolarmente elevato. Infatti, le

circostanze oggettive concrete quali la densità del traffico, la presenza di

autocarri, la configurazione dei luoghi (cfr. filmato allegato al rapporto di

polizia, act 1), la velocità – in curva – comunque elevata (“circa 70 Km/h”: verbale d’interrogatorio imputata 24 marzo 2012, pag. 1, act 1; “70-80 Km/h”: verbale dibattimento 4 giugno 2013; “forte velocità”: verbale __________ 16

marzo 2012, pag. 2, act 1 e verbale __________ 5 marzo 2012, pag. 2, act. 1), il

fondo stradale umido (cfr. Rapporto polizia, act 1), nonché l’inesperienza di

guida – l’imputata era in possesso della licenza di condurre da appena quattro

mesi (cfr. verbale dibattimento 04.06.2013) - invitavano o dovevano invitare la

IM 1 alla prudenza: dal filmato agli atti si vede chiaramente che quest’ultima

avrebbe potuto tranquillamente attendere il passaggio dell’autocarro, rimanendo

semmai sulla corsia di accelerazione ancora per qualche metro prima di

immettersi sulla corsia autostradale.

L’imputata avrebbe dovuto

essere più prudente e attenta, a maggior ragione se si considera la sua esigua

esperienza di guida, della quale era o perlomeno doveva essere consapevole.

Per quanto attiene alla gravità

oggettiva delle violazioni, la stessa è senz’altro data. Basti considerare il

cumularsi di infrazioni commesse dall’imputata (violazione dell’art. 26 cpv. 1

LCStr – norma fondamentale della circolazione imposto ad ogni automobilista –,

degli art. 32 LCStr e 3 cpv. 1 ONC), che hanno messo seriamente e concretamente

in pericolo la sicurezza altrui e causato un incidente, incidente che, aggiungasi

a mero titolo abbondanziale, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Non adeguando convenientemente

la propria velocità nell’atto di immettersi sull’autostrada e nel passaggio da

una corsia all’altra, omettendo in tal modo di avvistare per tempo l’autobus

sopraggiungente che circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso, provocando

così la collisione con lo stesso e con altri due veicoli circolanti sulla

corsia di destra, l’imputata ha dimostrato di non aver avuto riguardo alcuno

delle regole della circolazione, violando i più elementari doveri di prudenza.

9.

Essendo adempiute sia le

condizioni oggettive sia quelle soggettive del reato, IM 1 va pertanto

riconosciuta autrice colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione.

10.

Visto quanto sopra,

occorre procedere con la commisurazione della pena.

10.1

Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP

il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla

colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa che il giudice

commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la stessa

avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Secondo la giurisprudenza, il

criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità

della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori.

Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato

ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,

l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell'illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto

precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto

dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la

situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta

e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti

penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 consid. 6.1; 124 IV

44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP, sentenza inc. n. 17.2002.58/66 del 28 aprile

2005, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art 63 v CP,

pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la

novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di

fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, p.

1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 47, n. 4 e Petit

commentaire CP I, ad art. 47, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102

IV 231,6B.14/2007;6P.152/20059;6B_626/2009). Esigenze di prevenzione

generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV

342).

Nella

commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota

giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP, sentenza

inc. 17.2009.50 del 13 maggio 2010, consid. 3.3.a e 4.2.b).

10.2

Nel

caso di specie, ai fini della commisurazione della pena giova senz’altro

considerare che la colpa dell’imputata è grave. Bisogna però prendere anche in

considerazione che la stessa non ha precedenti penali e che ha collaborato con

le autorità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo giudice ritiene

adeguata una pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere

sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

10.3

Per quanto attiene

all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP

un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa

l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e

della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e

assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010,

inc. n.6B_845/2009, consid. 1.1;6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

L’imputata essendo

studente e non percependo reddito alcuno, l’importo dell’aliquota giornaliera va

quantificato in fr. 30.-.

10.4

Ai sensi dell’art. 42 cpv.

4.

CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una

multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che lo stesso commisura la multa alle

condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua

colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).

Il Tribunale federale ha avuto

modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad

una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai

sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per

accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria

sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale,

quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della

situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi

comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF

17.03

, inc. n.6B_366/2007, consid. 7.3).

Dato che la pena va commisurata

alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle

due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei

fatti e alla personalità dell’autore. L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 non

può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva né

permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente,

essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n.

6B_152/2007, consid. 7.1.2). Sempre secondo il Tribunale federale, per tener

conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di

principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base

(DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP, sentenza inc. n. 17.2011.81 del 26

ottobre 2011, consid. 9.2), ritenuto che sono immaginabili deroghe in caso di

pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore

unicamente simbolico (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP, sentenza inc. n.

17.2011.81

del 26 ottobre 2011, consid. 9.2); il tasso di conversione per la

trasformazione della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è,

infine, l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n.

6B_152/2007, consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP, sentenza inc. n. 17.2007.42 del 16

settembre 2008, consid. 11 e PP, sentenza inc. n. 10.06.448 del 31 maggio

2007).

In

base a quanto precede, in considerazione di tutte le circostanze concrete, la

multa, tenuto conto dell’entità della pena pecuniaria, va quindi equamente

fissata in fr. 300.-, con l’aggiunta che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni.

richiamati gli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 2, 43

cpv. 3, 90 cifra 2 LCStr.; 3 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 e segg., 84 e

segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per avere, circolando con la vettura Citroën targata __________, nell’atto di

immettersi sull’autostrada, negligentemente omesso di adeguare convenientemente

la propria velocità nel passaggio da una corsia all’altra, omettendo in tal

modo di avvistare per tempo il sopraggiungente autobus Setra targato __________

condotto da __________ che circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso,

provocando così la collisione con lo stesso e con i veicoli Ford targato __________

condotto da __________ e Renault targato __________ condotto da __________,

ambedue regolarmente circolanti sulla corsia di destra.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di

45.

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di

fr. 1350.- (milletrecentocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 700.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 1'250.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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