81.2012.176
Incidente stradale in autostrada
4 giugno 2013Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
81.2012.176
Data decisione, Autorità:
04.06.2013, PRPEN
Titolo:
Incidente stradale in autostrada
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.176
DA 1894/2012
Bellinzona
4
giugno 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Lucile
Martinez in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1894/2012
del 23 aprile 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
infrazione grave alle norme
della circolazione
per avere violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere, circolando con la vettura Citroën targata __________,
nell’atto di immettersi sull’autostrada, negligentemente omesso di adeguare
convenientemente la propria velocità nel passaggio da una corsia all’altra,
omettendo in tal modo di avvistare per tempo il sopraggiungente autobus Setra
targato GL 2715 condotto da __________
che circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso, provocando così la
collisione con lo stesso e con i veicoli Ford targato __________ condotto da __________
e __________ condotto da __________, ambedue regolarmente circolanti sulla
corsia di destra.
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 45
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'350.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 500.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento della sua assistita e, di conseguenza, un indennizzo a favore
della stessa, corrispondente a 9 ore di lavoro da lui prestate;
preso atto che con
scritto 10 giugno 2013 il difensore ha inoltrato dichiarazione di appello e
chiesto la motivazione della sentenza, conformemente a quanto previsto dall’art.
82 cpv. 2 CPP;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
1. IM 1, nata a Lugano il __________
e domiciliata a __________, è nubile e frequenta il primo anno presso la Scuola
__________.
2. In data 5 marzo 2012 IM
1, alla guida dell’automobile __________ targata __________, è partita da __________
con l’intenzione di recarsi a Vezia. Una volta giunta a __________, mentre si
apprestava ad immettersi sull’autostrada, è stata protagonista di un incidente
della circolazione che ha visto coinvolti un autobus e due autovetture, oltre a
quella da lei guidata.
In seguito all’accaduto è
giunta in loco la polizia cantonale, reparto mobile del sottoceneri, la quale ha
stilato il rapporto di costatazione che è agli atti (act. 1).
In merito a quanto accaduto
l’imputata e i tre co-protagonisti si sono espressi come segue.
2.1. Premettendo di avere “solo
pochi ricordi in merito”, in occasione dell’interrogatorio di polizia, IM 1 ha rammentato che “quando sono giunta a Pambio Noranco e dopo la rotonda mi accingevo a
raggiungere l’autostrada. Ricordo che prima di raggiungere la corsia di
accelerazione, mentre mi trovavo ancora in curva, ho guardato alla mia sinistra
l’autostrada. Ho notato che stavano sopraggiungendo alcuni camion in lontananza
e alcune macchine. Ho poi raggiunto la corsia di accelerazione. Da questo punto
ho solo ricordi frammentari. Ricordo dei fari dello stop di una macchina che
stava frenando. Ricordo di aver frenato. In seguito ricordo solo qualcosa di
marrone che mi passa davanti. Ricordo poi di aver preso una botta alla testa.
Ho poi un ricordo di quando mi trovavo ancora in macchina che a questo punto
era ferma e le auto che mi passavano vicino.” (verbale d’interrogatorio
imputata 24.03.2012, pag. 1 e 2, act 1).
Alla domanda volta a sapere a
che velocità stesse viaggiando prima che accadesse l’incidente, la qui imputata
ha dichiarato: “Non ricordo, ma suppongo a circa 70 Km/h.” (verbale d’interrogatorio imputata 24.03.2012, pag. 2, act 1).
In merito alla circolazione di
altri veicoli davanti all’imputata al momento in cui la stessa si trovava sulla
corsia di accelerazione e si apprestava ad immettersi nell’autostrada, ella
ricorda la presenza di “una macchina davanti a me non vicinissima e una un
po’ più avanti” (verbale d’interrogatorio imputata 24.03.2012, pag. 2, act 1).
L’imputata non ha invece “notato un pullmann proveniente dall’autostrada”
(verbale d’interrogatorio imputata 24.03. 2012, pag. 2, act 1).
Al dibattimento l’imputata ha
ribadito di non ricordare “come sono andati i fatti quel giorno, quello che
ho dichiarato nel mio verbale d’interrogatorio è quello che quel giorno io mi
ricordavo.” Ella ha comunque precisato che “sulla corsia di destra avevo
comunque visto qualcosa di grande, non so dire se fosse un camion o un autobus”
e che “prima di immettermi in autostrada c’era una curva e quindi io
circolavo a 70-80 km/h non di più” (verbale dibattimento 04.06.2013).
Fatti
2.2. __________, che era alla
guida dell’autobus coinvolto nell’incidente, così ha descritto la scena: “Stavamo
circolando sull’A2 in direzione di Airolo sulla carreggiata di destra, giunto
all’altezza dell’entrata autostradale di Pambio-Noranco notavo che vi era un
po’ di traffico, notavo pure che vi erano anche dei veicoli in movimento che
cercavano di entrare sull’autostrada. Non ricordo quanti veicoli ci fossero, so
dire soltanto che circolavano tutti a rallento. Quindi decidevo di spostarmi
sulla corsia di sinistra, per permettere a questi veicoli di poter entrare in
autostrada. Una volta spostato sulla corsia di sinistra, un collega mi grida
fai attenzione e mi accorgo che nella corsia di preselezione per entrare in
autostrada un veicolo di colore grigio, a forte velocità supera i veicoli che
si trovavano sulla corsia di preselezione per entrare in autostrada.
Questo veicolo una volta
superato i veicoli che si trovavano sulla corsia di preselezione, si dirige
diretto verso la corsia di sinistra dove io stavo circolando, sempre a forte
velocità, andando a collidere con la parte anteriore destra del mio torpedone.
Dopodiché ho visto con lo specchietto destro che questo veicolo che mi aveva
appena urtato, urtava anche la fiancata posteriore destra.
Ricordo che questo veicolo
dopo avermi urtato la prima volta si girava su se stessa, non so dire di
precisione se dopo avermi urtato la prima volta o dopo la seconda.”
(verbale d’interrogatorio __________ 05.03.2012, pag. 2, act 1).
2.3. __________, co-protagonista
del secondo impatto con il veicolo guidato dall’imputata, dal canto suo, ha
riferito che “Giunta all’entrata dell’autostrada a Pambio-Noranco, mi
trovavo nella corsia di accelerazione per immettermi in autostrada. Davanti a
me vi era un altro veicolo di colore rosso, che pure quest’ultimo si stava
immettendo sull’autostrada.
Azionavo l’indicatore di
direzione sinistro, e dopo aver controllato che dalla mia sinistra non
sopraggiungessero veicoli, decidevo di immettermi sull’autostrada. Incominciavo
la manovra verso la mia sinistra, non acceleravo tanto perché volevo dare il
tempo di immettersi sull’autostrada anche al veicolo rosso che circolava
davanti a me sulla stessa corsia.
Una volta che io e
l’automobile rossa ci siamo immesse sull’autostrada sulla corsia di destra,
incominciavo ad accelerare.
In quell’istante mentre
circolavamo sulla corsia di destra, ho sentito un forte rumore, e dopo
pochissimi istanti un veicolo di colore grigio proveniente da tergo invadeva la
mia corsia andando ad urtare il mio veicolo. Subito sterzavo verso destra per
evitare l’impatto ma senza riuscirci.
Nell’istante della
collisione ho notato che sulla corsia di sinistra circolava un bus, e il
veicolo grigio che mi aveva appena urtato circolava in mezzo alle due corsie,
era tra il bus e il mio veicolo. In quell’istante ho pure notato che questo
veicolo circolava a forte velocità.
L’urto è avvenuto con la
parte anteriore sinistra del mio veicolo e credo ma non ne sono certa con la
parte anteriore del veicolo grigio.
Non ricordo se era la parte
anteriore o posteriore del veicolo grigio.
Successivamente dopo che ho
sterzato verso destra e mi sono diretta verso la corsia d’emergenza per
fermarmi, in quel frangente il veicolo grigio andava a tamponare il veicolo
rosso che circolava nella mia stessa corsia.
In seguito il veicolo grigio
girava su se stesso per due volte, finendo la corsa sulla corsia di destra.”
(verbale d’interrogatorio __________ 16.03.2012, pag. 2, act 1).
2.4. Infine, __________, co-protagonista
del terzo impatto con la vettura condotta dall’imputata, così ha esposto quanto
accaduto: “Verso le ore 15:30 affrontavo la corsia di accelerazione che
immette in autostrada A2 in direzione nord.
Da parte mia mentre
affrontavo la corsia di accelerazione notavo alcuni camion che stavano
sopraggiungendo sull’autostrada sulla corsia di destra. Da parte mia avanzavo
abbastanza lentamente in modo che questi mezzi potessero passare. Quando
l’ultimo camion era passato mi immettevo in autostrada quasi alla fine della
corsia di accelerazione. Quando mi ero immessa completamente nella corsia di
destra dell’autostrada e mi trovavo quasi all’entrata della galleria, ho udito
un colpo e poi ho avvertito un urto alla parte posteriore della mia automobile.
A seguito del colpo la mia auto si è messa leggermente in posizione laterale.
Sono però riuscita a mantenere il controllo anche se andavo a collidere
leggermente con il bordino laterale destro dell’autostrada con la ruota
anteriore destra.
Guardavo nello specchietto
retrovisore e notavo una macchina che stava girando su se stessa.” (verbale
d’interrogatorio __________ 16.03.2012, pag. 2, act 1).
3. Oltre a non essere
contestata dall’imputata e a essere descritta in maniera sufficiente e univoca da
tutti i protagonisti, la dinamica dell’incidente risulta chiaramente dal filmato
agli atti allegato al rapporto di polizia (act 1).
Dallo stesso si può vedere come
davanti all’autovettura guidata dall’imputata stavano circolando due automobili
(una rossa, guidata da __________ e una grigia, condotta da __________)
intenzionate ad immettersi in autostrada; si nota poi la vettura dell’imputata
sopraggiungere dalla corsia di accelerazione ad una velocità superiore rispetto
a quella delle due vetture che circolavano dinanzi a lei, immettersi in
autostrada sulla corsia di destra e passare immediatamente su quella di sinistra.
Allo stesso momento si vede un
autobus giungere da tergo sulla corsia sinistra dell’autostrada e quindi un
primo impatto tra la fiancata sinistra dell’automobile guidata dall’imputata e la
fiancata destra dell’autobus; immediatamente dopo avviene un secondo impatto di
striscio con la prima vettura (quella grigia condotta dalla __________) che
circolava sulla corsia destra davanti a quella guidata dall’imputata e,
successivamente, vi è una terza collisione con la macchina rossa che circolava
davanti a quella con la quale poco prima era avvenuto l’impatto (quella grigia guidata
da__________).
In seguito, stante la
descrizione fornita dai protagonisti e come si intravvede dal filmato, l’auto
guidata dall’imputata si gira su se stessa e va a colpire una seconda volta
fiancata destra dell’autobus per finalmente fermarsi nella posizione finale in
cui è stata trovata dalla polizia, e meglio sulla corsia destra dell’autostrada.
4. Sulla base dei fatti
appena descritti, il 23 aprile 2012, il Procuratore pubblico ha emesso un
decreto di accusa nei confronti di IM 1 per grave infrazione alle norme della
circolazione e ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti
a complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta), sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 (tre) anni, nonché alla multa di fr. 500.-
(cinquecento) e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e
delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
5. In occasione del pubblico
dibattimento il difensore non ha contestato i fatti. Egli ha nondimeno rilevato
che, dal profilo oggettivo, il comportamento da parte di terzi avrebbe
interrotto il nesso di causalità adeguato, relegando in secondo piano la
violazione commessa dalla sua assistita e, per quanto riguarda l’elemento
soggettivo, egli ha sostenuto che non sarebbe in particolare data la “vorwerfbare
Rücksichtslosigkeit” tale da poter ammettere una grave negligenza, quella
della sua assistita essendo stata negligenza incosciente e pertanto non
punibile.
6. Per l’art. 90 cifra 2
LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona una serio
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Tale disposto, di natura
astratta e generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della
circolazione in concreto violate (STF 24.11.2003, inc. n.6S.392/2003, consid.
2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1; CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid.
2.3.a e referenze citate).
6.1. L’art. 26 cpv. 1 LCStr
prescrive che ciascuno nella circolazione, deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente
alle regole stabilite. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza.
6.2. L’art. 32 cpv. 1 LCStr
dispone in particolare che la velocità, che stante il secondo capoverso della
medesima norma è limitata dal Consiglio federale su tutte le strade, deve
sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del
veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe
intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se
necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni
con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
Oltre a ciò, l’art. 3 cpv. 1
ONC impone al conducente di rivolgere la sua attenzione alla strada e alla
circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra
sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in
particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di
comunicazione o di informazione.
Sulle strade in cui i sensi di
circolazione non sono separati, il conducente non deve servirsi, per il
sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della metà
sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.
L’attenzione richiesta al
guidatore implica che egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai
pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale ed i beni materiali
altrui. Un livello accresciuto di attenzione è richiesto, per esempio, ad un
guidatore privo di esperienza (titolare di un permesso di condurre da qualche
mese) (cfr. CARP, 26.10.2011, inc. n. 17.2011.81, consid. 4.2. d).
7. Dal profilo oggettivo,
la fattispecie di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr è realizzata quando l’autore
commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione
stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
7.1. L’art. 90 cifra 2 LCStr
descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione
stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi costitutivi e
cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una
regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione
di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation
routière (LCR), ed. 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 ss., pag. 43 ss).
Secondo costante giurisprudenza
(DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; 118 IV 188 consid. 2a; 111 IV 169 consid. 2a),
non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole
oggettivamente fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione
concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze
oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne
l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr,
n. 19 ss., pag. 43 ss).
Non ogni violazione di una
regola della circolazione comporta una colpa grave. Per ammettere una simile
colpa, è necessario che sia stata posta in essere una violazione grave di una
regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione e che
questa abbia un nesso causale con l’incidente (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ed. 1996, ad art. 65
LCStr, n. 3.7.7 pag. 599).
7.2. La messa in pericolo ai
sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr è data quando la violazione grave della norma
crea un pericolo per la vita o la salute di terzi.
La messa in pericolo è concreta
se esiste, secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di
realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla
salute di almeno una persona. Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando
un altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di
deviazione per evitare un urto, in caso di perdita di padronanza del proprio
veicolo oppure quando avviene effettivamente una collisione senza che ci siano
dei feriti (cfr. Jeanneret, op.
cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46).
Il passaggio da una messa in
pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che
al momento in cui è commessa l’infrazione pone o meno sul cammino dell’autore
un terzo qualunque. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza
visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un
altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo per evitare
l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che
nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr,
n. 26, pag. 46).
7.3. Ritenuto che l’art. 90
cifra 2 LCStr punisce chi cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo
astratta può entrare in considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131
IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106
consid. 2a; cfr. Jeanneret, op.
cit., ad art. 90 LCStr, n. 25, pag. 45).
La messa in pericolo astratta è
data quando un determinato comportamento é, sulla base dell’esperienza della
vita, tale da creare un pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in
pericolo astratta semplice dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza
del pericolo: deve esistere un rischio molto elevato di realizzazione di una
messa in pericolo concreta o di una lesione all’integrità fisica di un terzo.
L’imminenza del pericolo non può essere definita in modo astratto in funzione
della natura della norma violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato
l’insieme delle circostanze della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio
le condizioni meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei
luoghi, lo stato della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più
generalmente, le altre fonti di pericolo prevedibili (DTF 123 IV 88 consid. 3a; cfr. Jeanneret, op.
cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46). A titolo di esempio, un
parcheggio in divieto di sosta può rappresentare una messa in pericolo astratta
semplice in un vicolo residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa
in pericolo astratta accresciuta lungo una strada molto trafficata, all’uscita
di una curva e in caso di pioggia (cfr. Jeanneret,
op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46 s.; cfr. CARP, 26.10.2011, inc. n.
17.2011.81, consid. 4.2. a).
7.4. Sulla scorta di quanto
sopra indicato e ritenuto che, in concreto, si sono verificate delle collisioni
e vi è stata una perdita di padronanza del veicolo, è pacifico che siamo in
presenza di una messa in pericolo concreta.
7.5. Tra il comportamento
colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un
rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2 c pag. 22).
Un rapporto di causalità
naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione
necessaria dell’evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l’evento
venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto
2006 consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 I V 199
consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è
sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 3a).
In materia di circolazione
stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti
essere una condizione necessaria per l’incidente, anche se non ne costituisce
la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con
altre, a produrre l’evento (STF 28.08.2006, inc. n.6S.34/2006, consid. 4.4.1;
DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid.
5.3; CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c).
Per quanto
attiene alla causalità adeguata, la stessa è data se il comportamento dell’agente
era idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale
della vita, a cagionare o a favorire l’evento. Soltanto a queste condizioni si
può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente
(DTF 130 IV 7 consid. 3.2. pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13
consid. 7a/bb pag. 17; STF 28.08.2006, inc. n.6S.34/2006, consid. 4.4.2; STF 14.10.2003,
inc. n.6S.297/2003, consid. 4; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid.
5.3; CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c).
Il rapporto
di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua
rilevanza giuridica allorché un’altra causa concomitante, come ad esempio la
colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto
eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo
carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di
causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da
risultare l’origine più probabile ed immediata dell’evento considerato e
relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo,
Considerandi
in particolare, il comportamento dell’agente (tra tanti: DTF 135 IV 56 consid.
2.
; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV
145.
consid. 5.2; STF 28.02.2011, inc. n.6B_1086/2010, consid. 5.2 che
conferma la sentenza CCRP 01.10.2009, inc. n. 17.2008.48, consid. 3.3.c; CARP
08.04
, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CCRP 13.12.2005, inc. n. 17.2003.62/64,
consid. 3).
La questione
relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta
soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e
non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della
vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione
delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 20.07.2009, inc. n.6B_315/2009, consid.
1; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1, consid. 5.3; CARP 16.04.2012, inc. n.
17.2011
, consid. 5.3.1).
7.6
Nella fattispecie, il
difensore non contesta il comportamento ai sensi della Legge federale sulla
circolazione stradale in quanto tale, ma invoca l’interruzione del nesso di
causalità adeguato data dal comportamento di terzi.
A suo dire, innanzitutto, il
conducente del bus – essendo un autista professionista e considerato da un lato
che il bus presenta un rischio d’inerzia più elevato e, dall’altro, che lo
stesso era in fase di sorpasso di un camion su un tratto di strada in salita – avrebbe
dovuto prestare più attenzione. Inoltre, non vi sarebbero tracce di frenata.
Egli pretende poi che il
veicolo condotto da __________ circolava lentamente, ragione per cui __________
ha improvvisamente frenato bruscamente. La sua assistita avrebbe quindi dovuto
fare una scelta obbligata: o tamponava l’automobile antistante o tagliava la
strada al pullmann.
7.7
Tale tesi non può essere
seguita. Dall’esame degli atti, in particolare dal filmato, ben si può ammettere
che, anche se si dovesse ritenere che l’autista dell’autobus abbia circolato ad
una velocità inadeguata e non abbia frenato circolando regolarmente sulla corsia
di sorpasso, ciò non può costituire una causa straordionaria o così
imprevedibile da relegare in secondo piano il comportamento dell’imputata.
La stessa cosa vale per il
comportamento delle due automobiliste che precedevano l’imputata, alle quali la
difesa rimprovera una circolazione lenta, rispettivamente una frenata brusca.
Anche se così fosse, non si può ragionevolmente ritenere che il loro
comportamento sia stato imprevedibile al punto di relegare in secondo piano
quello dell’imputata.
Al contrario, l’immissione in
autostrada e il traffico intenso dovevano fare ritenere possibili eventuali
frenate e/o rallentamenti da parte di altri veicoli.
Ciò posto, si deve concludere
che nel caso concreto esiste senz’altro un rapporto di causalità naturale e
adeguato tra il comportamento dell’imputata e l’evento verificatosi: il fatto
di non aver adeguato la propria velocità mentre si immetteva in autostrada e
nel passaggio da una corsia all’altra, non riuscendo in tal modo ad scorgere
per tempo l’autobus che circolava sulla corsia di sorpasso, è la conditio
sine qua non delle collisioni verificatesi.
Quanto all’interruzione di
questo nesso dal comportamento di terzi, la stessa non è data. Come detto, il
comportamento di terzi contrario alle norme della circolazione non è, di per
sé, sufficiente ad interrompere il nesso causale. È inoltre necessario che
l’ipotetico comportamento colpevole – così come altre circostanze esterne all’autore
– non sia, in sé, prevedibile.
In concreto, il comportamento
del conducente dell’autobus e delle due automobiliste non può essere
considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile.
Anche se si dovesse ritenere
che l’autista del bus circolasse ad una velocità inadeguata e che lo stesso non
abbia frenato, rispettivamente che un’automobilista circolasse lentamente e che
l’altra abbia frenato bruscamente, considerato il traffico intenso e la
configurazione del luogo, tali circostanze non rappresenterebbero degli eventi
eccezionali e imprevedibili, tali da relegare il comportamento dell’imputata in
secondo piano.
7.8
In relazione al nesso di
causalità tra il comportamento dell’agente e l’evento, oltre alla prevedibilità
di quest’ultimo, la giurisprudenza del Tribunale federale considera la sua
evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto
dell’agente, l’evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La
giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la
semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di
prudenza l’evento sarebbe stato evitabile. L’evento è imputabile all’agente
soltanto se, qualora si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai
suoi doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi
sicuramente evitato (STF 28.08.2006, inc. n.6S.34/2006, consid. 4.4.2; DTF 130
IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; CARP 08.04.2011, inc. n. 17.2011.1,
consid. 5.3; CARP 16.04.2012, inc. n. 17.2011.59, consid. 6.3.1).
Nella fattispecie, di può
ragionevolmente concludere che se l’imputata si fosse comportata conformemente
a quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e avesse quindi
adeguato la propria velocità nell’immettersi in autostrada e nel passaggio da
una corsia all’altra, la stessa avrebbe potuto vedere l’autobus sopraggiungente
sulla corsia di sorpasso e di conseguenza avrebbe sicuramente potuto evitare
l’incidente.
7.9
Visto quanto sopra, si
può pertanto escludere un’interruzione del nesso causale sia a seguito del
comportamento di terzi che ad altre circostanze esterne all’autore.
8.
Dal
punto di vista soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr
obbedisce alla regola generale di cui all’art. 100 cifra 1 prima frase LCStr –
secondo cui salvo disposizione espressa e contraria alla legge, anche la
negligenza è punibile – per modo che sia l’intenzione, compreso il dolo
eventuale, sia la negligenza, sono punibili (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 31).
L’autore deve quindi avere
adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole
della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve
avere assunto un comportamento palesemente negligente (STF 8.1.2008, inc.
6B_718/2007, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 90
LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 s.).
8.1
In proposito, la difesa
ritiene che nel caso di specie non sarebbe data la “vorwerfbare
Rücksichtslosigkeit” tale da poter ammettere una grave negligenza, quella
della sua assistita essendo stata una negligenza inconsapevole: in effetti, a
suo dire, la violazione delle regole della circolazione da parte dell’imputata sarebbe
dovuta ad una disattenzione/“défaillance” momentanea, ragion per cui non le si potrebbe
imputare alcuna responsabilità penale e la stessa andrebbe prosciolta da ogni
imputazione.
8.2
Per quanto attiene alla
negligenza incosciente invocata dal difensore, va detto che la stessa può
essere ammessa con riserva, e meglio solo nei casi in cui si può rimproverare
all’autore di non aver pensato che il suo comportamento avrebbe causato una
grave messa in pericolo per gli altri utenti, segnatamente se è disattento, se apprezza
male una situazione e le sue capacità, se valuta male le conseguenze del suo
comportamento, ecc.
In questo contesto si può
rilevare una grave negligenza unicamente quando l’assenza della presa di
coscienza del pericolo creato per altrui è particolarmente riprovevole (cfr.
STF 25.07.2002, inc.6S.186/2002, consid. 2.1).
Il fatto di apprezzare male una
situazione non è in sé sufficiente per ammettere una negligenza lieve: occorre
che ci siano altri elementi, legati all’autore, che giustifichino la sua
momentanea “défaillance” e valutare, in particolare, se egli ha violato un
dovere di prudenza elementare che si imponeva in modo evidente (cfr. STF
25.07
, inc.6S.186/2002, consid. 2.1).
Innanzitutto, il grado di
attenzione richiesto deve essere particolarmente elevato, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze del caso concreto quali la densità del traffico,
la configurazione dei luoghi, l’ora, le condizioni meteorologiche, il tipo di
veicolo, la visibilità, lo stato della strada, le fonti di pericolo prevedibili
o la presenza di una segnaletica particolare. Più tali circostanze invitano
alla prudenza, più sarà inaccettabile la disattenzione del conducente. In
secondo luogo bisogna valutare la gravità oggettiva della violazione,
rispettivamente l’importanza della norma violata: più la norma è importante più
la mancanza di attenzione è riprovevole, salvo indizi contrari legati alla
persona dell’autore che permettono di spiegare la propria “défaillance”
momentanea. Da ultimo, è necessario prendere in considerazione le circostanze
legate all’autore, che sono la componente soggettiva della negligenza. Di
conseguenza ci si potrà mostrare più esigenti nei confronti di un autista
professionista rispetto ad un automobilista ordinario (cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 41-43).
8.3
Nel caso in esame, il
grado di attenzione richiesto era particolarmente elevato. Infatti, le
circostanze oggettive concrete quali la densità del traffico, la presenza di
autocarri, la configurazione dei luoghi (cfr. filmato allegato al rapporto di
polizia, act 1), la velocità – in curva – comunque elevata (“circa 70 Km/h”: verbale d’interrogatorio imputata 24 marzo 2012, pag. 1, act 1; “70-80 Km/h”: verbale dibattimento 4 giugno 2013; “forte velocità”: verbale __________ 16
marzo 2012, pag. 2, act 1 e verbale __________ 5 marzo 2012, pag. 2, act. 1), il
fondo stradale umido (cfr. Rapporto polizia, act 1), nonché l’inesperienza di
guida – l’imputata era in possesso della licenza di condurre da appena quattro
mesi (cfr. verbale dibattimento 04.06.2013) - invitavano o dovevano invitare la
IM 1 alla prudenza: dal filmato agli atti si vede chiaramente che quest’ultima
avrebbe potuto tranquillamente attendere il passaggio dell’autocarro, rimanendo
semmai sulla corsia di accelerazione ancora per qualche metro prima di
immettersi sulla corsia autostradale.
L’imputata avrebbe dovuto
essere più prudente e attenta, a maggior ragione se si considera la sua esigua
esperienza di guida, della quale era o perlomeno doveva essere consapevole.
Per quanto attiene alla gravità
oggettiva delle violazioni, la stessa è senz’altro data. Basti considerare il
cumularsi di infrazioni commesse dall’imputata (violazione dell’art. 26 cpv. 1
LCStr – norma fondamentale della circolazione imposto ad ogni automobilista –,
degli art. 32 LCStr e 3 cpv. 1 ONC), che hanno messo seriamente e concretamente
in pericolo la sicurezza altrui e causato un incidente, incidente che, aggiungasi
a mero titolo abbondanziale, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.
Non adeguando convenientemente
la propria velocità nell’atto di immettersi sull’autostrada e nel passaggio da
una corsia all’altra, omettendo in tal modo di avvistare per tempo l’autobus
sopraggiungente che circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso, provocando
così la collisione con lo stesso e con altri due veicoli circolanti sulla
corsia di destra, l’imputata ha dimostrato di non aver avuto riguardo alcuno
delle regole della circolazione, violando i più elementari doveri di prudenza.
9.
Essendo adempiute sia le
condizioni oggettive sia quelle soggettive del reato, IM 1 va pertanto
riconosciuta autrice colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione.
10.
Visto quanto sopra,
occorre procedere con la commisurazione della pena.
10.1
Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP
il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla
colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa che il giudice
commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la stessa
avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Secondo la giurisprudenza, il
criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità
della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori.
Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le
circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del
proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato
ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,
l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell'illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto
precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto
dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la
situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta
e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti
penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 consid. 6.1; 124 IV
44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP, sentenza inc. n. 17.2002.58/66 del 28 aprile
2005, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art 63 v CP,
pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la
novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di
fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, p.
1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 47, n. 4 e Petit
commentaire CP I, ad art. 47, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)
per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102
IV 231,6B.14/2007;6P.152/20059;6B_626/2009). Esigenze di prevenzione
generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV
342).
Nella
commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota
giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP, sentenza
inc. 17.2009.50 del 13 maggio 2010, consid. 3.3.a e 4.2.b).
10.2
Nel
caso di specie, ai fini della commisurazione della pena giova senz’altro
considerare che la colpa dell’imputata è grave. Bisogna però prendere anche in
considerazione che la stessa non ha precedenti penali e che ha collaborato con
le autorità.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo giudice ritiene
adeguata una pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere
sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
10.3
Per quanto attiene
all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP
un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa
l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e
della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e
assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010,
inc. n.6B_845/2009, consid. 1.1;6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).
L’imputata essendo
studente e non percependo reddito alcuno, l’importo dell’aliquota giornaliera va
quantificato in fr. 30.-.
10.4
Ai sensi dell’art. 42 cpv.
4.
CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una
multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che lo stesso commisura la multa alle
condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua
colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).
Il Tribunale federale ha avuto
modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad
una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai
sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per
accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria
sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale,
quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della
situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi
comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF
17.03
, inc. n.6B_366/2007, consid. 7.3).
Dato che la pena va commisurata
alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle
due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei
fatti e alla personalità dell’autore. L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 non
può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva né
permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente,
essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n.
6B_152/2007, consid. 7.1.2). Sempre secondo il Tribunale federale, per tener
conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di
principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base
(DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP, sentenza inc. n. 17.2011.81 del 26
ottobre 2011, consid. 9.2), ritenuto che sono immaginabili deroghe in caso di
pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore
unicamente simbolico (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP, sentenza inc. n.
17.2011.81
del 26 ottobre 2011, consid. 9.2); il tasso di conversione per la
trasformazione della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è,
infine, l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n.
6B_152/2007, consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP, sentenza inc. n. 17.2007.42 del 16
settembre 2008, consid. 11 e PP, sentenza inc. n. 10.06.448 del 31 maggio
2007).
In
base a quanto precede, in considerazione di tutte le circostanze concrete, la
multa, tenuto conto dell’entità della pena pecuniaria, va quindi equamente
fissata in fr. 300.-, con l’aggiunta che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni.
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 2, 43
cpv. 3, 90 cifra 2 LCStr.; 3 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 e segg., 84 e
segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per avere, circolando con la vettura Citroën targata __________, nell’atto di
immettersi sull’autostrada, negligentemente omesso di adeguare convenientemente
la propria velocità nel passaggio da una corsia all’altra, omettendo in tal
modo di avvistare per tempo il sopraggiungente autobus Setra targato __________
condotto da __________ che circolava regolarmente sulla corsia di sorpasso,
provocando così la collisione con lo stesso e con i veicoli Ford targato __________
condotto da __________ e Renault targato __________ condotto da __________,
ambedue regolarmente circolanti sulla corsia di destra.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di
45.
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 1350.- (milletrecentocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 1'250.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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