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Decisione

81.2012.177

Guida senza autorizzazione; proscioglimento

28 maggio 2013Italiano3 min

2. Le tasse e spese giudiziarie di

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Numero d'incarto:

81.2012.177

Data decisione, Autorità:

28.05.2013, PRPEN

Titolo:

Guida senza autorizzazione; proscioglimento

CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cpv. 1 let. b LCSTR

Incarto

n.

81.2012.177

DA 1869/2012

Bellinzona

28

maggio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Giovanni

Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n.1869/2012 del

23 aprile 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

guida senza autorizzazione

per aver condotto l’autovettura

Seat targata (I) __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa italiana;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45

aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

4'500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 2'000.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 20.

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione

di guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1869/2012

del 23 aprile 2012.

Fatti

2. Le tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 700.- (settecento) sono a carico dello Stato.

3. Alla crescita in giudicato della

presente sentenza a IM 1 verrà restituita la cauzione versata di fr. 2'600.-.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Considerandi

Ufficio del giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 350.- tassa di giustizia

fr. 350.- spese

giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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