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81.2012.179

Lesioni semplici; proscioglimento

18 giugno 2013Italiano3 min

1. Alla pena pecuniaria di 10

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Numero d'incarto:

81.2012.179

Data decisione, Autorità:

18.06.2013, PRPEN

Titolo:

Lesioni semplici; proscioglimento

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto

n.

81.2012.179

DA 1761/2012

Bellinzona

18

giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Fabia

Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: . DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 1761/2012

del 16 aprile 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

lesioni semplici

per avere, a __________, il 6

ottobre 2011, intenzionalmente cagionato un danno al corpo ed alla salute di __________,

segnatamente per avere, a seguito di una discussione verbale, colpito la mano

dell’accusatrice privata con l’intento di non farsi riprendere in volto dal

telefono portatile di quest’ultima, provocandole così le lesioni menzionate nel

certificato medico di data 7 ottobre 2011 del dr. __________, già gli atti;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123

cifra 1 CPS, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS;

e propone la condanna a

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti

a complessivi fr. 1'100.- (millecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.- (cento), ritenuto che in caso di mancato pagamento,

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

che l’accusatore privato

postula la conferma del DA in questione, dal video si evincerebbe che

l’imputato avrebbe voluto a tutti i costi eliminare il telefonino e così

facendo l’avrebbe colpita, sbattendola contro il cassonetto dei rifiuti e

lanciandola in strada;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro

reo, eventualmente in applicazione dell’art. 52 CPS, non sussistendo gli elementi

oggettivi e soggettivi del reato;

richiamati gli art. 42 e segg., 123 cifra 1 CP;

80.

e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa

n. 1761/2012 del 16 aprile 2012.

2.

Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi 450.- sono a carico dello

Stato.

Qualora la motivazione scritta

fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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