81.2012.179
Lesioni semplici; proscioglimento
18 giugno 2013Italiano3 min
1. Alla pena pecuniaria di 10
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Numero d'incarto:
81.2012.179
Data decisione, Autorità:
18.06.2013, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici; proscioglimento
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.179
DA 1761/2012
Bellinzona
18
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: . DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 1761/2012
del 16 aprile 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
lesioni semplici
per avere, a __________, il 6
ottobre 2011, intenzionalmente cagionato un danno al corpo ed alla salute di __________,
segnatamente per avere, a seguito di una discussione verbale, colpito la mano
dell’accusatrice privata con l’intento di non farsi riprendere in volto dal
telefono portatile di quest’ultima, provocandole così le lesioni menzionate nel
certificato medico di data 7 ottobre 2011 del dr. __________, già gli atti;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123
cifra 1 CPS, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 1'100.- (millecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.- (cento), ritenuto che in caso di mancato pagamento,
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
che l’accusatore privato
postula la conferma del DA in questione, dal video si evincerebbe che
l’imputato avrebbe voluto a tutti i costi eliminare il telefonino e così
facendo l’avrebbe colpita, sbattendola contro il cassonetto dei rifiuti e
lanciandola in strada;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro
reo, eventualmente in applicazione dell’art. 52 CPS, non sussistendo gli elementi
oggettivi e soggettivi del reato;
richiamati gli art. 42 e segg., 123 cifra 1 CP;
80.
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa
n. 1761/2012 del 16 aprile 2012.
2.
Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi 450.- sono a carico dello
Stato.
Qualora la motivazione scritta
fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-
sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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