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Decisione

81.2012.181

Circolare con la vettura alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h

3 settembre 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 1'700.- (millesettecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento,

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

rilevato che il difensore chiede in via

principale che il decreto d’accusa venga annullato in assenza di segnaletica

delimitante la velocità a 50 km/h, subordinatamente che venga applicato un

limite della velocità di 60 km/h se non di 80 km/h;

preso atto che con scritto 12 settembre 2013,

per il tramite del proprio difensore, IM 1 ha annunciato appello;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto e in diritto

1.

IM 1 è nato a __________

l’__________ ed è attualmente domiciliato a __________. Di professione è

consulente di vendita per __________ SA e percepisce un reddito mensile netto

di fr. 7'000.- compresa la tredicesima mensilità. Non è coniugato e non ha

figli (verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013, pag. 1

seg.).

2.

Il __________, al

volante della vettura __________ targata TI __________, IM 1 è incorso in un

controllo della velocità effettuato a __________ in via __________, mentre

transitava verso sud per procedere con il suo programma di visite in vari

esercizi pubblici. La velocità, costatata mediante apparecchio Multaradar C su

una strada dove vige il limite di 50 Km/h, è stata di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza; cfr. doc. 1, rapporto di costatazione per eccesso di

velocità; verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013, pag.

1). Convocato negli uffici della Polizia l’8 marzo 2012, l’imputato ha

riconosciuto di essere il conducente fotografato dall’apparecchio ed ha

affermato che proveniva dal territorio di __________ con l’intenzione di

prendere l’autostrada in direzione di __________, aggiungendo che era convinto

che il limite, su quel tratto di strada, fosse di fosse di 80 Km/h (act 1, pag. 1 seg.).

3.

Con decreto di accusa

del 30 aprile 2012, il Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 170.-, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 500.- e al pagamento degli oneri

processuali (doc. 3).

Contro questo decreto di

accusa, l’imputato ha sollevato opposizione in data 8 maggio 2012 (doc. 5).

4.

Durante il dibattimento

del 3 settembre 2013, l’imputato ha dichiarato di essere partito dal __________

in via __________ a __________ e di essersi immesso su via __________ – dove

era presente l’apparecchio radar –, per poi proseguire su via __________ e

svoltare su via __________ in direzione dell’autostrada; IM 1 ha inoltre escluso di aver raggiunto via __________ giungendo dalle due rotonde di Largo __________

e – fondandosi su una registrazione video da lui effettuata ripercorrendo il

medesimo tratto del giorno del rilevamento – ha affermato che tra via __________

e via __________ non è presente un segnale indicante il limite di 50 Km/h (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013 e mappa n. 1 allegata; CD

prodotto dall’imputato).

Il suo difensore ha pertanto

postulato, in via principale, l’annullamento del decreto d’accusa in questione,

in via subordinata ha chiesto che venga considerato, quale limite massimo di

velocità, 60 Km/h, rispettivamente 80 Km/h.

5.

L’art.

90.

cifra 2 LCStr, in vigore all’epoca dei fatti, punisce con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque,

violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per

la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

5.1

L’art.

90.

cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata di infrazione alle norme della

circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, che l’autore

abbia creato una serio pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto il rischio

della creazione di un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati due elementi

oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione

oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo

consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della

strada (Jeanneret, Les

dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Stämpfli

Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss).

5.2

Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con una

giurisprudenza costante, il TF ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di

assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle circostanze

particolari del caso concreto, segnatamente, indipendentemente dalle buone

condizioni di circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente

dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme

della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il

superamento del limite di velocità raggiunge, all’interno dell’abitato, i 25 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 e i 35 km/h (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2;

DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a,

124.

II 475 consid. 2a).

5.3

L’imputato non ha

contestato di aver circolato ad una velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), in un tratto sul quale il limite di velocità era di 50 km/h, potendo ammettere la sussistenza del reato, dal profilo oggettivo.

6.

Dal

profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza

riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso

di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento

crassamente negligente (STF 8.1.2008, inc.6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid.

3.2

e rinvii; Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 4.3. e 4.4 ad. art. 90).

6.1

IM 1 contesta la

sussistenza degli estremi soggettivi del reato, sostenendo di non aver visto

alcun cartello indicante la velocità massima consentita; di conseguenza,

pensava che poteva circolare, su quel tratto di strada, ad una velocità di 60 km/h, se non di 80 km/h (cfr. verbale interrogatorio imputato allegato al verbale del dibattimento,

pag. 1).

6.2

Per l’art. 22 cpv. 3

OSStr. l’inizio della limitazione generale di

velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale

«Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste una zona molto

fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale

di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50,

Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal

quale né l’uno né l’altro dei lati della strada è molto fabbricato.

6.3

In concreto, va anzitutto

osservato che l’apparecchio radar era situato subito dopo l’incrocio tra via __________

e via __________ (cfr. triopan della polizia nella documentazione fotografica

prodotta dalla Polizia comunale di __________, pag. 2), e non più avanti su

quest’ultima – sul cavalcavia – come invece presunto dall’imputato e affermato

nella sua registrazione video (cfr. rapporto di complemento, planimetria e foto

postazione n. 4; documentazione fotografica, pag. 2; CD prodotto

dall’imputato).

Ciò posto, risulta poco

credibile la versione fornita dall’imputato riguardo al percorso da lui

effettuato: se egli fosse effettivamente giunto da via __________, infatti, si

sarebbe fermato alla linea di arresto con indicazione “stop” prima

dell’incrocio (cfr. documentazione fotografica prodotta dalla Polizia comunale

di __________, pag. 3) e, svoltando in seguito su via __________, non avrebbe

avuto modo di raggiungere la velocità di 75 Km/h nello spazio di pochi metri e transitare quindi davanti all’apparecchio radar posizionato

subito dopo. Piuttosto, dalle indicazioni della Polizia e dalla fotografia

dell’apparecchio radar, appare più probabile che l’imputato sia transitato su

Largo __________ e abbia percorso interamente via __________ in direzione sud,

riuscendo così a raggiungere i 75 Km/h all’altezza del rilevamento radar (cfr.

rapporto di complemento, documentazione fotografica, pag. 2; doc. 1, protocollo

radar); sul tragitto da lui verosimilmente percorso, provenendo da __________ e

giungendo su Largo __________ sono presenti diversi segnali limitanti la

velocità a 50 Km/h (rapporto di complemento, planimetria e foto postazione n.

1-3 e 6), che l’accusato non poteva non scorgere.

6.3

Anche qualora si volesse

considerare la versione dell’imputato e quindi la possibilità che questo si sia

immesso su via __________ provenendo da via __________ – su un tratto di strada

in cui è effettivamente assente una segnaletica riguardante il limite di

velocità (cfr. video prodotto dall’imputato) – va detto che, se le condizioni

della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la

velocità massima generale dei veicoli nelle località può raggiungere i 50 Km/h (art. 4a cpv. 1 let. a ONC; rispettivamente gli 80 Km/h fuori della località 80 Km/h, let. b).

Ai sensi dell’art. 4a cpv. 2

ONC, la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione

incomincia al segnale “Velocità massima 50, Limite generale” e termina al

segnale “Fine della velocità massima 50, Limite generale”, atteso che per i

conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti

(come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri,

strade agricole di accesso, strade forestali ecc.), la limitazione è valevole,

anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

La limitazione generale della

velocità a 80 km/h, per contro, vale a partire dal segnale “Fine della velocità

massima 50, Limite generale” o “Fine della velocità massima” e, lasciando una

semiautostrada o un’autostrada, a partire dal segnale “Fine della

semiautostrada” o dal segnale “Fine dell’autostrada” (art. 4a cpv. 3 ONC).

6.4

Ora, dalle fotografie

agli atti e dalla registrazione video (cfr. CD prodotto dall’imputato; rapporto

di complemento, documentazione fotografica, pag. 3), si evince che lungo il

primo tratto di strada asseritamente percorso da IM 1, fino all’incrocio tra

via __________ e via __________, sorgono diverse abitazioni e vige quindi senza

dubbio, a prescindere dalla sussistenza della segnaletica, il limite di

velocità di 50 Km/h. Parimenti, nell’ultimo tratto di via __________ che porta

su via__________, è possibile notare la presenza di almeno due grandi

stabilimenti (all’incrocio con via __________ e prima dell’incrocio con via __________),

la zona in questione potendo essere considerata densamente fabbricata, con la

conseguente esistenza del limite massimo di velocità pari a 50 km/h, valido anche in assenza di cartelli delimitanti tale velocità.

IM 1, circolando su quel tratto

di strada e non avendo incontrato alcun cartello che indicasse la fine di tale

limitazione, doveva pertanto presumere che la circolazione non fosse soggetta a

nessuna regolamentazione speciale e che valevano pertanto le regole generali,

quali il limite di velocità massima generale i 50 km/h all’interno delle località (cfr. CARP 13.08.2012, inc. n. 17.2013.59, consid. 3.3.).

7.

Ricapitolando, se

l’imputato proveniva da Largo __________ – come le circostanze sopraesposte

sembrano confermare (consid. 6.3.) –, lo stesso doveva essere cosciente del

fatto che sul tratto percorso vigeva il limite di velocità di 50 Km/h, indicato da diversi segnali. Se invece egli giungeva effettivamente da via __________ – come

da lui affermato (consid. 4 e registrazione video) – era in ogni caso valevole

la medesima limitazione, dovuta alla presenza di fabbriche e all’assenza di un

cartello indicante la fine del limite di velocità.

IM 1 va pertanto riconosciuto

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti

descritti nel decreto d’accusa in oggetto.

8.

Vista quanto appena

esposto, occorre ora procedere con la commisurazione della pena.

8.1

Giusta

l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere

commisurandolo alla colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo

il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo

la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Secondo

la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è

quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in

considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto

incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire,

il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della

negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di

esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la

durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e

la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a

dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione

da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21, consid.

6.

; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d; cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n.

17.2002

/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63

vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non

avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali

di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999,

pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, ad art.

47.

CP, n. 4 e Dupuis et al., Petit

commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare,

inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102

IV 231; STF 19.04.2007, inc. n.6B.14/2007).

Il

giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa,

elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato

dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF

129.

IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli

obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto, nonché la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore

di decidersi a favore della legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In

relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener

conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La

situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico nel senso

dell’art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito

dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di

emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un’attenuazione della pena (FF 1999 1745; cfr. pure STF 12.03.2008, inc. n.

6B_370/2007, consid. 2.2).

Nella

commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota

giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del

13.05

, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).

Per

quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34

cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice

ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al

momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo

reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF

11.01

, inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

8.2

In

base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il

giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106

CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in

modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3

CP).

Il Tribunale federale ha avuto modo

di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una

pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai

sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per

accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria

sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale,

quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della

situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi

comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF

17.03

, inc. n.6B_366/2007, consid. 7.3).

Dato che la pena va commisurata

alla colpa del reo, il Tribunale federale ha precisato che la combinazione

delle due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità

dei fatti e alla personalità dell’autore.

L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4

CP non può, in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva

né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese

complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF

13.05

, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).

Sempre secondo il Tribunale

federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si

giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un

quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.; CARP 26.10.2011,

inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione

della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine,

l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007,

consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).

8.3

Tutto

ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali

(cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si

ritiene che una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 170.-

cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – in

assenza di elementi tali da far ritenere un rischio di recidiva particolare

(cfr. CARP 25.07.2013, inc. n. 17.2013.89, consid. 11) – oltre alla multa aggiuntiva

di fr. 340.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità del reato

commesso e rettamente commisurata al grado di colpa.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3,

90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 3 ONC; art. 22 cpv. 1 OSS; 34,

42, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione, per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla

velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia

mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.

2. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di

fr. 1'700.- (millesettecento).

2.1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 340.-

(trecentoquaranta);

2.2.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4. Intimazione a:

IM 1

.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 340.- multa

fr. 700.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 1'190.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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