81.2012.181
Circolare con la vettura alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h
3 settembre 2013Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
81.2012.181
Data decisione, Autorità:
03.09.2013, PRPEN
Titolo:
Circolare con la vettura alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 4a cpv. 2 ONCS
art. 4a cpv. 3 ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2012.181
DA 2052/2012
Bellinzona
3
settembre 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1 )
visto il decreto d’accusa n. 2052/2012
del 30 aprile 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
grave infrazione alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla
velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
e propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 1'700.- (millesettecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento,
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
rilevato che il difensore chiede in via
principale che il decreto d’accusa venga annullato in assenza di segnaletica
delimitante la velocità a 50 km/h, subordinatamente che venga applicato un
limite della velocità di 60 km/h se non di 80 km/h;
preso atto che con scritto 12 settembre 2013,
per il tramite del proprio difensore, IM 1 ha annunciato appello;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
1.
IM 1 è nato a __________
l’__________ ed è attualmente domiciliato a __________. Di professione è
consulente di vendita per __________ SA e percepisce un reddito mensile netto
di fr. 7'000.- compresa la tredicesima mensilità. Non è coniugato e non ha
figli (verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013, pag. 1
seg.).
2.
Il __________, al
volante della vettura __________ targata TI __________, IM 1 è incorso in un
controllo della velocità effettuato a __________ in via __________, mentre
transitava verso sud per procedere con il suo programma di visite in vari
esercizi pubblici. La velocità, costatata mediante apparecchio Multaradar C su
una strada dove vige il limite di 50 Km/h, è stata di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza; cfr. doc. 1, rapporto di costatazione per eccesso di
velocità; verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013, pag.
1). Convocato negli uffici della Polizia l’8 marzo 2012, l’imputato ha
riconosciuto di essere il conducente fotografato dall’apparecchio ed ha
affermato che proveniva dal territorio di __________ con l’intenzione di
prendere l’autostrada in direzione di __________, aggiungendo che era convinto
che il limite, su quel tratto di strada, fosse di fosse di 80 Km/h (act 1, pag. 1 seg.).
3.
Con decreto di accusa
del 30 aprile 2012, il Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 170.-, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 500.- e al pagamento degli oneri
processuali (doc. 3).
Contro questo decreto di
accusa, l’imputato ha sollevato opposizione in data 8 maggio 2012 (doc. 5).
4.
Durante il dibattimento
del 3 settembre 2013, l’imputato ha dichiarato di essere partito dal __________
in via __________ a __________ e di essersi immesso su via __________ – dove
era presente l’apparecchio radar –, per poi proseguire su via __________ e
svoltare su via __________ in direzione dell’autostrada; IM 1 ha inoltre escluso di aver raggiunto via __________ giungendo dalle due rotonde di Largo __________
e – fondandosi su una registrazione video da lui effettuata ripercorrendo il
medesimo tratto del giorno del rilevamento – ha affermato che tra via __________
e via __________ non è presente un segnale indicante il limite di 50 Km/h (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013 e mappa n. 1 allegata; CD
prodotto dall’imputato).
Il suo difensore ha pertanto
postulato, in via principale, l’annullamento del decreto d’accusa in questione,
in via subordinata ha chiesto che venga considerato, quale limite massimo di
velocità, 60 Km/h, rispettivamente 80 Km/h.
5.
L’art.
90.
cifra 2 LCStr, in vigore all’epoca dei fatti, punisce con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
5.1
L’art.
90.
cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata di infrazione alle norme della
circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, che l’autore
abbia creato una serio pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto il rischio
della creazione di un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati due elementi
oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione
oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo
consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della
strada (Jeanneret, Les
dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Stämpfli
Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss).
5.2
Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con una
giurisprudenza costante, il TF ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di
assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle circostanze
particolari del caso concreto, segnatamente, indipendentemente dalle buone
condizioni di circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente
dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme
della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il
superamento del limite di velocità raggiunge, all’interno dell’abitato, i 25 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 e i 35 km/h (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2;
DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a,
124.
II 475 consid. 2a).
5.3
L’imputato non ha
contestato di aver circolato ad una velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), in un tratto sul quale il limite di velocità era di 50 km/h, potendo ammettere la sussistenza del reato, dal profilo oggettivo.
6.
Dal
profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento
crassamente negligente (STF 8.1.2008, inc.6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid.
3.2
e rinvii; Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 4.3. e 4.4 ad. art. 90).
6.1
IM 1 contesta la
sussistenza degli estremi soggettivi del reato, sostenendo di non aver visto
alcun cartello indicante la velocità massima consentita; di conseguenza,
pensava che poteva circolare, su quel tratto di strada, ad una velocità di 60 km/h, se non di 80 km/h (cfr. verbale interrogatorio imputato allegato al verbale del dibattimento,
pag. 1).
6.2
Per l’art. 22 cpv. 3
OSStr. l’inizio della limitazione generale di
velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale
«Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste una zona molto
fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale
di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50,
Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal
quale né l’uno né l’altro dei lati della strada è molto fabbricato.
6.3
In concreto, va anzitutto
osservato che l’apparecchio radar era situato subito dopo l’incrocio tra via __________
e via __________ (cfr. triopan della polizia nella documentazione fotografica
prodotta dalla Polizia comunale di __________, pag. 2), e non più avanti su
quest’ultima – sul cavalcavia – come invece presunto dall’imputato e affermato
nella sua registrazione video (cfr. rapporto di complemento, planimetria e foto
postazione n. 4; documentazione fotografica, pag. 2; CD prodotto
dall’imputato).
Ciò posto, risulta poco
credibile la versione fornita dall’imputato riguardo al percorso da lui
effettuato: se egli fosse effettivamente giunto da via __________, infatti, si
sarebbe fermato alla linea di arresto con indicazione “stop” prima
dell’incrocio (cfr. documentazione fotografica prodotta dalla Polizia comunale
di __________, pag. 3) e, svoltando in seguito su via __________, non avrebbe
avuto modo di raggiungere la velocità di 75 Km/h nello spazio di pochi metri e transitare quindi davanti all’apparecchio radar posizionato
subito dopo. Piuttosto, dalle indicazioni della Polizia e dalla fotografia
dell’apparecchio radar, appare più probabile che l’imputato sia transitato su
Largo __________ e abbia percorso interamente via __________ in direzione sud,
riuscendo così a raggiungere i 75 Km/h all’altezza del rilevamento radar (cfr.
rapporto di complemento, documentazione fotografica, pag. 2; doc. 1, protocollo
radar); sul tragitto da lui verosimilmente percorso, provenendo da __________ e
giungendo su Largo __________ sono presenti diversi segnali limitanti la
velocità a 50 Km/h (rapporto di complemento, planimetria e foto postazione n.
1-3 e 6), che l’accusato non poteva non scorgere.
6.3
Anche qualora si volesse
considerare la versione dell’imputato e quindi la possibilità che questo si sia
immesso su via __________ provenendo da via __________ – su un tratto di strada
in cui è effettivamente assente una segnaletica riguardante il limite di
velocità (cfr. video prodotto dall’imputato) – va detto che, se le condizioni
della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la
velocità massima generale dei veicoli nelle località può raggiungere i 50 Km/h (art. 4a cpv. 1 let. a ONC; rispettivamente gli 80 Km/h fuori della località 80 Km/h, let. b).
Ai sensi dell’art. 4a cpv. 2
ONC, la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione
incomincia al segnale “Velocità massima 50, Limite generale” e termina al
segnale “Fine della velocità massima 50, Limite generale”, atteso che per i
conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti
(come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri,
strade agricole di accesso, strade forestali ecc.), la limitazione è valevole,
anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.
La limitazione generale della
velocità a 80 km/h, per contro, vale a partire dal segnale “Fine della velocità
massima 50, Limite generale” o “Fine della velocità massima” e, lasciando una
semiautostrada o un’autostrada, a partire dal segnale “Fine della
semiautostrada” o dal segnale “Fine dell’autostrada” (art. 4a cpv. 3 ONC).
6.4
Ora, dalle fotografie
agli atti e dalla registrazione video (cfr. CD prodotto dall’imputato; rapporto
di complemento, documentazione fotografica, pag. 3), si evince che lungo il
primo tratto di strada asseritamente percorso da IM 1, fino all’incrocio tra
via __________ e via __________, sorgono diverse abitazioni e vige quindi senza
dubbio, a prescindere dalla sussistenza della segnaletica, il limite di
velocità di 50 Km/h. Parimenti, nell’ultimo tratto di via __________ che porta
su via__________, è possibile notare la presenza di almeno due grandi
stabilimenti (all’incrocio con via __________ e prima dell’incrocio con via __________),
la zona in questione potendo essere considerata densamente fabbricata, con la
conseguente esistenza del limite massimo di velocità pari a 50 km/h, valido anche in assenza di cartelli delimitanti tale velocità.
IM 1, circolando su quel tratto
di strada e non avendo incontrato alcun cartello che indicasse la fine di tale
limitazione, doveva pertanto presumere che la circolazione non fosse soggetta a
nessuna regolamentazione speciale e che valevano pertanto le regole generali,
quali il limite di velocità massima generale i 50 km/h all’interno delle località (cfr. CARP 13.08.2012, inc. n. 17.2013.59, consid. 3.3.).
7.
Ricapitolando, se
l’imputato proveniva da Largo __________ – come le circostanze sopraesposte
sembrano confermare (consid. 6.3.) –, lo stesso doveva essere cosciente del
fatto che sul tratto percorso vigeva il limite di velocità di 50 Km/h, indicato da diversi segnali. Se invece egli giungeva effettivamente da via __________ – come
da lui affermato (consid. 4 e registrazione video) – era in ogni caso valevole
la medesima limitazione, dovuta alla presenza di fabbriche e all’assenza di un
cartello indicante la fine del limite di velocità.
IM 1 va pertanto riconosciuto
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
descritti nel decreto d’accusa in oggetto.
8.
Vista quanto appena
esposto, occorre ora procedere con la commisurazione della pena.
8.1
Giusta
l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere
commisurandolo alla colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo
il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo
la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Secondo
la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è
quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in
considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto
incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire,
il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della
negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di
esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la
durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e
la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a
dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il
comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21, consid.
6.
; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d; cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n.
17.2002
/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63
vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non
avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali
di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999,
pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, ad art.
47.
CP, n. 4 e Dupuis et al., Petit
commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare,
inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)
per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102
IV 231; STF 19.04.2007, inc. n.6B.14/2007).
Il
giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa,
elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato
dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF
129.
IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli
obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto, nonché la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore
di decidersi a favore della legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In
relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener
conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La
situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico nel senso
dell’art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito
dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di
emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un’attenuazione della pena (FF 1999 1745; cfr. pure STF 12.03.2008, inc. n.
6B_370/2007, consid. 2.2).
Nella
commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota
giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del
13.05
, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).
Per
quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34
cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice
ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al
momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo
reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF
11.01
, inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).
8.2
In
base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il
giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106
CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in
modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3
CP).
Il Tribunale federale ha avuto modo
di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una
pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai
sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per
accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria
sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale,
quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della
situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi
comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF
17.03
, inc. n.6B_366/2007, consid. 7.3).
Dato che la pena va commisurata
alla colpa del reo, il Tribunale federale ha precisato che la combinazione
delle due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità
dei fatti e alla personalità dell’autore.
L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4
CP non può, in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva
né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese
complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF
13.05
, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).
Sempre secondo il Tribunale
federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si
giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un
quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.; CARP 26.10.2011,
inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione
della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine,
l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007,
consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).
8.3
Tutto
ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali
(cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si
ritiene che una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 170.-
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – in
assenza di elementi tali da far ritenere un rischio di recidiva particolare
(cfr. CARP 25.07.2013, inc. n. 17.2013.89, consid. 11) – oltre alla multa aggiuntiva
di fr. 340.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità del reato
commesso e rettamente commisurata al grado di colpa.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3,
90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 3 ONC; art. 22 cpv. 1 OSS; 34,
42, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione, per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla
velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di
fr. 1'700.- (millesettecento).
2.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 340.-
(trecentoquaranta);
2.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
IM 1
.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 340.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 1'190.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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