81.2012.184
Ripetuta guida senza autorizzazione
7 maggio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.184
Data decisione, Autorità:
07.05.2013, PRPEN
Titolo:
Ripetuta guida senza autorizzazione
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cpv. 1 let. e LCSTR
Incarto
n.
81.2012.184
DA 2275/2012
Bellinzona
7
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 2275/2012
del 7 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
ripetuta guida senza
autorizzazione
per aver ripetutamente concesso
la guida dell’autofurgone Citroën targato TI __________ al nipote __________ sapendo
o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta poiché revocatagli dalla
competente Autorità amministrativa;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 4'800.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr.
700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
rilevato che il difensore chiede in via
principale il proscioglimento e in via subordinata una massiccia riduzione
della pena pecuniaria e della multa, come pure la riduzione del periodo di
prova a due anni;
richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr; 80
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di ripetuta guida senza autorizzazione per i fatti descritti
nel decreto d'accusa n. 2275/2012 del 7 maggio 2012.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) sono a carico
dello Stato.
3. Non si assegnano indennità.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Considerandi
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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