81.2012.186
Ripetute lesioni semplici contro partner; esenzione da pena
5 giugno 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
81.2012.186
DA 2228/2012
Bellinzona
5 giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco
Kraushaar
sedente
con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa
n. 2228/2012 del 7 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
ripetute lesioni
semplici (partner eterosessuale o omosessuale)
per avere a __________
in data 15 gennaio 2011, colpito con pugni alla testa __________, suo
convivente sino al dicembre precedente, provocandogli multiple escoriazioni al
cuoio capelluto e al viso nonché una contusione all’emifaccia destra con edema
peri-orbitale, lesioni attestate dal rapporto di uscita 15 gennaio 2011, del
Dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dalla
documentazione fotografica, agli atti;
a __________ in
data 24 aprile 2011, colpito con pugni al volto __________ provocandogli una
contusione alla faccia con edema bocca e con dislocazione di un dente, lesioni
attestate dalla lettera di dimissioni 24 aprile 2011 della Dr.ssa med. D. __________
dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dalla documentazione fotografica,
agli atti;
e propone la
condanna
1. Alla pena
pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10
(dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
rilevato che il difensore
chiede “di prosciogliere l’accusata ed in particolare di mandarla esente da
ogni pena i sensi dell’art. 177 cpv. 3 CP”;
richiamati gli art. 123 cifra 2
cpv. 5, 177 cpv. 3 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM
1.
è autrice colpevole di vie di fatto per avere a __________ in data 24 aprile
2011.
colpito con un pugno al volto __________ provocandogli una piccola
escoriazione paraboccale come risulta dalla documentazione fotografica agli
atti.
2.
IM 1 è mandata
esente da pena in applicazione analogica dell’art. 177 cpv. 3 CP.
3.
La tassa di
giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 100.- sono a carico di IM 1.
3.1
Qualora
fosse chiesta la motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di fr.
500.
-.
4.
Questo giudizio
può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura
penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta
stante
- per
raccomandata
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice
dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione
della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale