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Decisione

81.2012.186

Ripetute lesioni semplici contro partner; esenzione da pena

5 giugno 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.186

DA 2228/2012

Bellinzona

5 giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco

Kraushaar

sedente

con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa

n. 2228/2012 del 7 maggio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole

di

ripetute lesioni

semplici (partner eterosessuale o omosessuale)

per avere a __________

in data 15 gennaio 2011, colpito con pugni alla testa __________, suo

convivente sino al dicembre precedente, provocandogli multiple escoriazioni al

cuoio capelluto e al viso nonché una contusione all’emifaccia destra con edema

peri-orbitale, lesioni attestate dal rapporto di uscita 15 gennaio 2011, del

Dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dalla

documentazione fotografica, agli atti;

a __________ in

data 24 aprile 2011, colpito con pugni al volto __________ provocandogli una

contusione alla faccia con edema bocca e con dislocazione di un dente, lesioni

attestate dalla lettera di dimissioni 24 aprile 2011 della Dr.ssa med. D. __________

dell’Ospedale Regionale di __________ nonché dalla documentazione fotografica,

agli atti;

e propone la

condanna

1. Alla pena

pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10

(dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato che il difensore

chiede “di prosciogliere l’accusata ed in particolare di mandarla esente da

ogni pena i sensi dell’art. 177 cpv. 3 CP”;

richiamati gli art. 123 cifra 2

cpv. 5, 177 cpv. 3 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM

1.

è autrice colpevole di vie di fatto per avere a __________ in data 24 aprile

2011.

colpito con un pugno al volto __________ provocandogli una piccola

escoriazione paraboccale come risulta dalla documentazione fotografica agli

atti.

2.

IM 1 è mandata

esente da pena in applicazione analogica dell’art. 177 cpv. 3 CP.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 100.- sono a carico di IM 1.

3.1

Qualora

fosse chiesta la motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di fr.

500.

-.

4.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura

penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione

della sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta

stante

- per

raccomandata

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice

dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione

della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale