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Decisione

81.2012.19

Danneggiamento; proscioglimento

4 giugno 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa

di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 580.- sono a carico

dello Stato.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta dall’accusatore privato

la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Non si

assegnano indennità ex art. 429 CPP.

4. Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Considerandi

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 130.- spese

testi

fr. 580.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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