81.2012.19
Danneggiamento; proscioglimento
4 giugno 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.19
Data decisione, Autorità:
04.06.2013, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento; proscioglimento
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.19/GEY
DA 60/2012
Bellinzona
4
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. DA
60/2012 del 9 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
danneggiamento
per avere, il 22 novembre 2011, a __________, in Via __________, intenzionalmente danneggiato cose altrui, segnatamente per
aver imbrattato mediante vernice a diffusione bianca la parete del foyer della __________
con la scritta “__________ sei una troia non voglio più vederti – __________”
(danno quantificato dall’accusatore privato in fr. 1'000.-);
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna,
(art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 144 cpv. 1 CP;
80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è
prosciolto dall’imputazione di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) per i fatti
descritti nel decreto di accusa n. DA 60/2012 del 9 gennaio 2012.
Fatti
2. La tassa
di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 580.- sono a carico
dello Stato.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta dall’accusatore privato
la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Non si
assegnano indennità ex art. 429 CPP.
4. Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Considerandi
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 130.- spese
testi
fr. 580.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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