81.2012.194
Ingiuria e minaccia
28 maggio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2012.194
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, PRPEN
Titolo:
Ingiuria e minaccia
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
81.2012.194
DA 2152/2012
Bellinzona
28
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna
Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2152/2012
del 2 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. ingiuria
per avere, a Locarno in data 16
luglio 2011, offeso l’onore di __________ con epiteti vari tra i quali “parassita
di merda” e “figlio di puttana”;
2. minaccia
per avere, a Locarno in data 16
luglio 2011, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo di morte e
meglio dicendogli “ti squarto vivo”, “io vi ammazzo tutti”;
e propone la condanna a
1. Alla
pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da
fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 20 (venti).
Pena aggiuntiva alla pena di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 4500.- (quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti
dalla Pretura Penale del Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere
da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.-
(settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di
Lugano il 20 ottobre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP), come
già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del Cantone
Ticino, Bellinzona;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento dall’imputazione di minaccia con conseguente adeguamento della
pena;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 177, 180 CP; 80
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa no.
2152/2012 del 2 maggio 2012.
Fatti
2. IM 1 è autore colpevole di ingiuria
per avere, a Locarno in data 16 luglio
2011, offeso l’onore di __________ con epiteti vari tra i quali “parassita di
merda” e “figlio di puttana”.
3. Di conseguenza IM 1 è
condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 90 (novanta) aliquote
giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4’500.-
(quattromilacinquecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del
Cantone Ticino, Bellinzona il 17 gennaio 2012:
3.1. alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.-
(cinquecento).
3.1.1. l’accusato è
avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
3.2. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione
scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
4. La tassa di giustizia e le
spese rimanenti di complessivi fr. 100.- (cento) sono a carico dello Stato.
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote
giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
750.- (settecentocinquanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
del Cantone Ticino il 20 ottobre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv.
2 CP), come già decretato dalla summenzionata sentenza della Pretura Penale del
Cantone Ticino, Bellinzona.
6. Questo giudizio può essere
Considerandi
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
7.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- pena
pecuniaria
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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