81.2012.2
Colpire qualcuno con un calcio provocandogli lesioni
18 aprile 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.2
Data decisione, Autorità:
18.04.2013, PRPEN
Titolo:
Colpire qualcuno con un calcio provocandogli lesioni
LESIONE SEMPLICE
VIE DI FATTO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.2
DA 5131/2011
Bellinzona
18
aprile 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele
Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1
;
prevenuta colpevole di lesioni semplici
per
avere, il __________, ad __________, intenzionalmente cagionato un danno al
corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averlo colpito all’arto
inferiore sinistro con un calcio, provocandogli le lesioni di cui al
certificato medico __________ della dr.ssa __________, già agli atti;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 123 cifra 1 CP, richiamati gli artt. 42 segg. CP;
visto il decreto
d’accusa del 12 dicembre 2011 n. 5131/2011 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna
(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 150.- (centocinquanta).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie
di CHF 50.- (cinquanta).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
prospettato all’imputata il
reato di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP), per i fatti descritti nel decreto
d’accusa a suo carico;
rilevato che
l’imputata chiede la propria assoluzione;
richiamati gli artt. 1,
15.
CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM
1.
è assolta dalle imputazioni di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e di
vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a
suo carico.
2.
Le
tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 150.- (centocinquanta) sono a
carico dello Stato.
2.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico della parte che ne facesse
richiesta.
3.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
4.
Intimazione
a:
- seduta
stante
IM 1, __________,
- per
raccomandata
AINQ 1, __________ACPR 1, __________,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione
della popolazione, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
IM 1
CHF 100.- tassa di giustizia
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 150.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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