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Decisione

81.2012.20

Abuso della licenza di condurre

17 maggio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa di

giustizia e le spese giudiziarie di fr. 450.- sono a carico dello Stato.

3. A IM 1 non

viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP non richiesta.

4. È ordinata

la confisca della licenza di condurre __________ (n. __________) (art. 69 CP).

5. Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Considerandi

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Camorino,

Polizia scientifica,

Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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