81.2012.20
Abuso della licenza di condurre
17 maggio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.20
Data decisione, Autorità:
17.05.2013, PRPEN
Titolo:
Abuso della licenza di condurre
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
art. 97 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.20
DA 198/2012
Bellinzona
17
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. DA
198/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
abuso della licenza di
condurre
per avere compiuto senza
risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare
per avere presentato, in data __________, alla competente Sezione della
Circolazione, Camorino, l’istanza di conversione in licenza di condurre
svizzera della patente __________ che in sede d’inchiesta è poi risultata
essere falsa;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30.- (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta)
cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4. Ordina la confisca della licenza di condurre __________ (n° __________) (art. 69 CP).
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 22 cpv. 1, 34, 42, 47 CP,
97 cifra 1 cpv. 4 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;;
al termine dell’odierno dibattimento
e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è
prosciolto dall’imputazione di abuso della licenza di condurre per i fatti
descritti nel decreto d’accusa nr. 198/2012 del 16 gennaio 2012.
Fatti
2. La tassa di
giustizia e le spese giudiziarie di fr. 450.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 non
viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP non richiesta.
4. È ordinata
la confisca della licenza di condurre __________ (n. __________) (art. 69 CP).
5. Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Considerandi
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della
circolazione, Camorino,
Polizia scientifica,
Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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