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Decisione

81.2012.200

Vie di fatto, ripetuto falso allarme, violazione di domicilio, disobbedienza a decisioni dell'autorità; parziale assoluzione

5 giugno 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. IM 1 è autore colpevole di

2.1. vie di fatto

per avere, ad __________,

in data 27 agosto 2011, commesso vie di fatto nei confronti della moglie __________

dalla quale vive separato, colpendola con le mani alla schiena.

2.2. ripetuto falso allarme

per avere, a __________,

in data 17 agosto 2011, 27 agosto 2011, 21 gennaio 2012, 10 febbraio 2012, 16

febbraio 2012 e 29 febbraio 2012, cosciente della gratuità del suo atto,

ripetutamente allarmato senza motivo la Polizia cantonale, asserendo che la

moglie avrebbe lasciato i figli minorenni a casa da soli e, in una circostanza,

che uno dei figli minorenni stava subendo delle minacce, mentre il suo scopo

era di fare intervenire la Polizia per un controllo al domicilio della moglie.

3. Di conseguenza IM 1 è

condannato, a valere come pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 20 (venti)

aliquote giornaliere da fr. 100.- decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il 25 luglio 2011:

3.1. alla pena pecuniaria di

20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr.

1’400.- (millequattrocento).

3.1.1. l’accusato è

avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

3.2. alla multa di fr. 200.-

(duecento);

3.2.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.3. al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione

scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4. La tassa di giustizia e le

spese rimanenti di fr. 250.- (duecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

5. E’ revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote

giornaliere di fr. 100.- (cento), corrispondenti a complessivi fr. 2'000.-

(duemila), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone

Considerandi

Ticino il 25 luglio 2011 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20

(venti).

6.

Non è revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 105 (centocinque)

aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), corrispondenti a complessivi fr.

7'350.- (settemilatrecentocinquanta), ma è prolungato di 1 (uno) anno il

periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

8.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 1'400.- pena

pecuniaria

fr. 2'000.- pena

pecuniaria revocata

fr. 200.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 3'900.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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