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Decisione

81.2012.205

Violazione di domicilio; proscioglimento

13 giugno 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di accusa n. 1908/2012 del 23 aprile 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese

giudiziarie di complessivi fr. 400.- sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatore privato

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe

a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

Considerandi

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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