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Decisione

81.2012.211

Truffa

26 giugno 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.211

Data decisione, Autorità:

26.06.2013, PRPEN

Titolo:

Truffa

TRUFFA

art. 146 CPS

Incarto

n.

81.2012.211

DA 4784/2011

Bellinzona

26

giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1 ,

(difensore: . IM 1, )

visto il decreto d’accusa n. 4784/2011

del 28 novembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

truffa

per avere, a __________ ed in

altre località, nel febbraio e nel maggio 2006, allo scopo di procacciarsi un

indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della cassa malati __________

di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandone

subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della cassa malati, e meglio per avere fatturato a quest’ultima, tramite __________ __________

di __________, almeno fr. 869.20 (così composti: fr. 441.30 e fr. 427.90) per

medicamenti a lui prescritti ma in realtà non ritirati, sottacendo che al posto

di tali medicamenti gli sono stati rilasciati dalla __________ almeno due buoni

per l’importo complessivo di fr. 869.20, utilizzati per acquistare prodotti non

prescritti e/o non coperti dalla cassa malati, inducendo in tal modo

quest’ultima a pagare le fatture emesse il 22 febbraio 2006 e il 31 maggio

2006.

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 8

(otto) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna corrispondenti a

complessivi fr. 800.- (ottocento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

100.

- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato che il Procuratore pubblico chiede

la conferma del decreto d'accusa;

che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 146 CP; 80

e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di truffa

per avere a __________ ed in altre località, nel febbraio e nel maggio 2006,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i

collaboratori della cassa malati __________ di __________, affermando cose false

o dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad

atti pregiudizievoli al patrimonio della cassa malati, e meglio per avere

fatturato a quest’ultima, tramite la __________ di __________, almeno fr.

869.20

(così composti: fr. 441.30 e fr. 427.90) per medicamenti a lui

prescritti ma in realtà non ritirati, sottacendo che al posto di tali

medicamenti gli sono stati rilasciati dalla __________ almeno due buoni per

l’importo complessivo di fr. 869.20, utilizzati per acquistare prodotti non

prescritti e/o non coperti dalla cassa malati, inducendo in tal modo

quest’ultima a pagare le fatture emesse il 22 febbraio 2006 e il 31 maggio

2006.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 8

(otto) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 400.-

(quattrocento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 100.-

(cento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- (millecinquanta) con motivazione

scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- multa

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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