81.2012.216
Guida in stato di inattitudine
7 settembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.216
Data decisione, Autorità:
07.09.2012, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di inattitudine
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.216
DA 2444/2012
Bellinzona
7
settembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1,
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2444/2012
del 29 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
guida in stato di
inattitudine
per aver condotto il
motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 - max. 1.63 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
e propone la condanna
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'800.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art.
106.
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
rilevato che il difensore chiede una
riduzione drastica della multa, una riduzione o esenzione delle tasse di
giustizia e delle spese del decreto e una riduzione o esenzione delle spese per
l’odierno dibattimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91
cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida
in stato di inattitudine per avere condotto, il __________ a __________, il
motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.24 - max. 1.63 grammi per mille).
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'800.-
(milleottocento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Non si prelevano né tasse, né
spese.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in
giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 350.- multa
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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