81.2012.220
Lesioni semplici; proscioglimento
2 luglio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.220
Data decisione, Autorità:
02.07.2013, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici; proscioglimento
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.220
DA 2398/2012
Bellinzona
2
luglio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 2398/2012
del 21 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
lesioni semplici
per avere, il 1. ottobre 2011,
ad __________, presso l’esercizio pubblico “__________”, intenzionalmente
cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, sua ex dipendente, segnatamente
per averla afferrata al collo, a seguito di un diverbio, procurandole le
lesioni menzionate nel certificato medico di data 1. ottobre 2011 del dr. __________,
già agli atti;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'600.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo patrocinato, non sussistendo gli elementi oggettivi del
reato imputatogli, vista l’inattendibilità del teste così come l’inconsistenza
del certificato medico;
richiamati gli art. 42 e segg., 123 CP; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di lesioni semplici per quanto descritto nel decreto d’accusa n.
2398/2012 del 21 maggio 2012;
2.
La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-
sono a carico dello Stato.
Qualora
l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta, la relativa
tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPC).
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti
coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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