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Decisione

81.2012.220

Lesioni semplici; proscioglimento

2 luglio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.220

Data decisione, Autorità:

02.07.2013, PRPEN

Titolo:

Lesioni semplici; proscioglimento

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto

n.

81.2012.220

DA 2398/2012

Bellinzona

2

luglio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Fabia

Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 2398/2012

del 21 maggio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

lesioni semplici

per avere, il 1. ottobre 2011,

ad __________, presso l’esercizio pubblico “__________”, intenzionalmente

cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, sua ex dipendente, segnatamente

per averla afferrata al collo, a seguito di un diverbio, procurandole le

lesioni menzionate nel certificato medico di data 1. ottobre 2011 del dr. __________,

già agli atti;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

1'600.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento del suo patrocinato, non sussistendo gli elementi oggettivi del

reato imputatogli, vista l’inattendibilità del teste così come l’inconsistenza

del certificato medico;

richiamati gli art. 42 e segg., 123 CP; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di lesioni semplici per quanto descritto nel decreto d’accusa n.

2398/2012 del 21 maggio 2012;

2.

La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-

sono a carico dello Stato.

Qualora

l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta, la relativa

tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPC).

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti

coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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