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Decisione

81.2012.225

Circolare alla velocità di 135 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 Km/h

6 settembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 160.- (centosessanta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che l’imputato chiede un’adeguata

riduzione della multa;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel.

con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art.

22.

cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla

velocità di 135 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia

mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h.

2.

Di conseguenza è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

15.

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di

fr. 1’950.- (millenovecentocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione

scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 500.- multa

fr. 250.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 900.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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