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Decisione

81.2012.226

Guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

11 settembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ l’8 aprile 2012;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per

essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico

completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità,

malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

avvenuti a Locarno l’8 aprile 2012;

reato

previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

visto il decreto

d’accusa del 4 giugno 2012 n. 2624/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta)

cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'350.-

(milletrecentocinquanta);

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 600.- (seicento), tenuto conto delle sue

condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di

CHF 200.- (duecento).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che il

difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto

prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione

pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- l’una),

sia per la multa;

sentito per ultimo

l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

richiamati gli artt. 34,

42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422

segg. CPP; 22 LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed

elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv.

1.

LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

Di conseguenza

IM 1 è condannato:

2.1

Alla

pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta),

per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

Alla

multa di CHF 200.- (duecento);

2.2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).

2.3.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

5.

Intimazione

a:

- seduta

stante

- per

raccomandata

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 200.- multa

CHF 300.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese giudiziarie

CHF 50.- testi

CHF 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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