81.2012.226
Guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
11 settembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2012.226
Data decisione, Autorità:
11.09.2013, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.226
DA 2624/2012
Bellinzona
11
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1
(difensore: .
DI 1, )
prevenuto colpevole di 1. guida in stato
di inattitudine
per avere
condotto l'autovettura Mitsubishi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dall’esame dell’alito (1.69 grammi per mille prima prova; 0.90 grammi per mille seconda prova);
Fatti
avvenuti a __________ l’8 aprile 2012;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per
essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico
completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità,
malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
avvenuti a Locarno l’8 aprile 2012;
reato
previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
visto il decreto
d’accusa del 4 giugno 2012 n. 2624/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta)
cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'350.-
(milletrecentocinquanta);
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 600.- (seicento), tenuto conto delle sue
condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di
CHF 200.- (duecento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il
difensore chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto
prospettato dal Procuratore pubblico, sia per quanto riguarda la sanzione
pecuniaria (stimabile tra le 10 e le 15 aliquote (sempre) di CHF 30.- l’una),
sia per la multa;
sentito per ultimo
l’imputato, il quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;
richiamati gli artt. 34,
42, 47, 106 CP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422
segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed
elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv.
1.
LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
Di conseguenza
IM 1 è condannato:
2.1
Alla
pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta),
per un totale di CHF 750.- (settecentocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
Alla
multa di CHF 200.- (duecento);
2.2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 500.- (cinquecento).
2.3.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP.
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
5.
Intimazione
a:
- seduta
stante
- per
raccomandata
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 200.- multa
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 50.- testi
CHF 700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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