81.2012.228
Danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio
21 agosto 2013Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.228
Data decisione, Autorità:
21.08.2013, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio
DANNEGGIAMENTO
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 186 CPS
Incarto
n.
81.2012.228
DA 2826/2012
Bellinzona
21
agosto 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1 ;
prevenuto colpevole di
1. danneggiamento
per
avere, ad __________, in un periodo non meglio precisato tra fine novembre ed
inizio dicembre 2011, deteriorato, distrutto o reso inservibile una cosa mobile
altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, e
meglio, per avere strappato tre piccole palme, un’azalea, una camelia e una
pianta d’alloro, nonché tagliato il tronco di una vigna - gettandole poi nel
compostaggio - di proprietà della __________ SA cagionando un danno denunciato
di almeno CHF 500.00;
2. violazione
di domicilio, ripetuta
per
essersi, ad__________, nei periodi fine novembre-inizio dicembre 2011 e fine
gennaio-inizio febbraio 2012, indebitamente e contro la volontà dell’avente
diritto, introdotto in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una
casa od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in
un cantiere, oppure trattenuto contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne
ha diritto, e meglio, per essersi, una prima volta nelle circostanze di cui al
punto 1, nonché una seconda volta per ultimare l’atto, indebitamente introdotto
nel cortile dell’esercizio pubblico __________ contro la volontà del gestore M__________
SA e quindi dell’amministratore unico __________;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reati
previsti dagli artt. 144 cpv. 1 e 186 CP, richiamati gli artt. 34, 42 e 44 CP;
visto il decreto
d’accusa del 12 giugno 2012 n. 2826/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta)
cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 600.- (seicento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese
giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).
4.
L’accusatrice
privata ACPR 1, Ascona, rappr. da RA 1, è rinviata al competente foro per
eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che l’imputato
chiede la propria assoluzione;
richiamati gli artt. 34,
42, 47, 106, 144 cpv. 1, 186 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP;
22.
LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e ripetuta violazione
di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo
carico.
2.
Di
conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
Alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale
di CHF 300.- (trecento).
2.1.1
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
Alla
multa di CHF 200.- (duecento).
2.2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).
2.3.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP.
4.
L’accusatrice
privata è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura
(art. 353 cpv. 2 CPP).
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
6.
Intimazione
a:
- seduta
stante
Ascona,
- per
raccomandata
,
, , ,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 200.- multa
CHF 200.- tassa di giustizia
CHF 200.- spese giudiziarie
CHF 600.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster