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Decisione

81.2012.228

Danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio

21 agosto 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati

previsti dagli artt. 144 cpv. 1 e 186 CP, richiamati gli artt. 34, 42 e 44 CP;

visto il decreto

d’accusa del 12 giugno 2012 n. 2826/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta)

cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 600.- (seicento).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese

giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

4.

L’accusatrice

privata ACPR 1, Ascona, rappr. da RA 1, è rinviata al competente foro per

eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che l’imputato

chiede la propria assoluzione;

richiamati gli artt. 34,

42, 47, 106, 144 cpv. 1, 186 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP;

22.

LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e ripetuta violazione

di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo

carico.

2.

Di

conseguenza IM 1 è condannato:

2.1

Alla pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale

di CHF 300.- (trecento).

2.1.1

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

Alla

multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).

2.3.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP.

4.

L’accusatrice

privata è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura

(art. 353 cpv. 2 CPP).

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

6.

Intimazione

a:

- seduta

stante

Ascona,

- per

raccomandata

,

, , ,

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 200.- multa

CHF 200.- tassa di giustizia

CHF 200.- spese giudiziarie

CHF 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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