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Decisione

81.2012.230

Vie di fatto e ingiuria; parziale assoluzione

26 settembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati

previsti dagli artt. 126 cpv. 1 e 177 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 25 maggio 2012 n. 2540/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna

(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 800.- (ottocento).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3

(tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie

di CHF 100.- (cento).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

che il

difensore chiede l’assoluzione di IM 1, subordinatamente l’esenzione da ogni

pena;

sentito per ultimo

l’imputato, il quale conferma quanto detto dal difensore;

richiamati gli artt. 1, 34,

42, 47, 106, 126 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22

LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è

autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico.

2.

Di

conseguenza, IM 1 è condannato:

2.1

Alla

multa di CHF 200.- (duecento).

2.1.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento).

2.2.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

IM 1 è

assolto dall’imputazione di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico

4.

A IM 1 non

viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

6.

Intimazione

a:

- seduta

stante

(Vira

Gambarogno)

- per

raccomandata

, (),

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione

della popolazione, Bellinzona

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 200.- multa

CHF 150.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese giudiziarie

CHF 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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