81.2012.230
Vie di fatto e ingiuria; parziale assoluzione
26 settembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2012.230
Data decisione, Autorità:
26.09.2013, PRPEN
Titolo:
Vie di fatto e ingiuria; parziale assoluzione
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
81.2012.230
DA 2540/2012
Bellinzona
26
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1
(difensore: .
DI 1, )
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per
avere, a __________ in data 21 marzo 2012, a seguito di una discussione per futili motivi, offeso mediante parole, l’onore di __________, tacciandolo con vari
epiteti fra i quali “portoghese di merda”;
2. vie di
fatto
per
avere, nelle medesime circostanze di tempo e di fatto di cui sub. 1, commesso
vie di fatto nei confronti di __________ senza cagionargli un danno al corpo o
alla salute, segnatamente, essendo venuti reciprocamente alle mani, per avere
colpito __________ allo zigomo con un pugno ed alla gamba sinistra con due
calci;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati
previsti dagli artt. 126 cpv. 1 e 177 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 25 maggio 2012 n. 2540/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna
(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 800.- (ottocento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3
(tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di CHF 100.- (cento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
che il
difensore chiede l’assoluzione di IM 1, subordinatamente l’esenzione da ogni
pena;
sentito per ultimo
l’imputato, il quale conferma quanto detto dal difensore;
richiamati gli artt. 1, 34,
42, 47, 106, 126 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22
LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è
autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico.
2.
Di
conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1
Alla
multa di CHF 200.- (duecento).
2.1.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
Al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento).
2.2.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
IM 1 è
assolto dall’imputazione di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico
4.
A IM 1 non
viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
6.
Intimazione
a:
- seduta
stante
(Vira
Gambarogno)
- per
raccomandata
, (),
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione
della popolazione, Bellinzona
Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 200.- multa
CHF 150.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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