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Decisione

81.2012.239

Incendio colposo

19 settembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

visto il decreto

d’accusa dell’11 giugno 2012 n. 2789/2012 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna

(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 480.-

(quattrocentoottanta).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

Riservate

le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione

della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie

di CHF 100.- (cento).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che

l’imputata chiede la propria assoluzione, contestando in particolare che quanto

le può essere ascritto costituisca una dimenticanza, essendo sempre stata nelle

vicinanze del pentolino senza scordarsi dell’olio;

richiamati gli artt. 1

CP; 9, 80 segg., 84 segg., 348 segg., 350 cpv. 1, 422 segg., 430 CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. IM 1 è

assolta dall’imputazione di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per i fatti

descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

La tassa

di giustizia e le spese di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono

poste a carico dello Stato.

2.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

3.

A IM 1 non

viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP (art. 430 CPP).

4.

Questo giudizio

può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura

penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto

oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la

motivazione della sentenza.

5.

Intimazione

a:

- seduta

stante

- per

raccomandata

, c/o , ,

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio

della difesa contro gli incendi, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 300.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese giudiziarie

CHF 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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