81.2012.239
Incendio colposo
19 settembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.239
Data decisione, Autorità:
19.09.2013, PRPEN
Titolo:
Incendio colposo
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.239
DA 2789/2012
Bellinzona
19
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1 ,
prevenuta colpevole di incendio colposo
per
avere, ad __________ in data 16 aprile 2012, dimenticando una pentola
contenente dell'olio sulla piastra elettrica accesa al massimo, cagionato per
negligenza l'incendio della cucina e il danneggiamento da fumo degli altri
locali dell'appartamento da lei occupato nello stabile in Via __________,
amministrato dalla __________ SA, __________;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
visto il decreto
d’accusa dell’11 giugno 2012 n. 2789/2012 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna
(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 480.-
(quattrocentoottanta).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
Riservate
le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione
della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di CHF 100.- (cento).
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che
l’imputata chiede la propria assoluzione, contestando in particolare che quanto
le può essere ascritto costituisca una dimenticanza, essendo sempre stata nelle
vicinanze del pentolino senza scordarsi dell’olio;
richiamati gli artt. 1
CP; 9, 80 segg., 84 segg., 348 segg., 350 cpv. 1, 422 segg., 430 CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è
assolta dall’imputazione di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
La tassa
di giustizia e le spese di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono
poste a carico dello Stato.
2.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
A IM 1 non
viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP (art. 430 CPP).
4.
Questo giudizio
può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura
penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto
oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la
motivazione della sentenza.
5.
Intimazione
a:
- seduta
stante
- per
raccomandata
, c/o , ,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio
della difesa contro gli incendi, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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