81.2012.245
Sviamento della giustizia; proscioglimento
12 settembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.245
Data decisione, Autorità:
12.09.2013, PRPEN
Titolo:
Sviamento della giustizia; proscioglimento
SVIAMENTO DELLA GIUSTIZIA
art. 304 cf. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.245
DA 2997/2012
Bellinzona
12
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Riccardo Viganò in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1 ,
prevenuto colpevole di sviamento della
giustizia
per
avere, a __________ il 09 agosto 2011, presso la Polizia cantonale, denunciato
fatti che egli sapeva non essere stati commessi, più precisamente per avere
formalizzato la denuncia nei confronti di ignoti per titolo di acquisizione
illecita di dati dalla sua carta di credito VISA, adducendo che questi
avrebbero fatto un acquisto illecito di un paio di scarpe Reebok presso il
rivenditore su internet __________ per un ammontare di CHF 106.95, quando
invece l’acquisto l’aveva fatto egli medesimo e la merce gli era stata
regolarmente consegnata;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 304 cifra 1 CP;
visto il decreto
d’accusa del 25 giugno 2012 n. 2997/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna (artt. 34 segg. CP),
corrispondenti a complessivi CHF 2'700.- (duemilasettecento).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (artt. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 300.- (trecento) con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 0 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di CHF 100.- (cento).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che
l’imputato chiede il proprio proscioglimento;
richiamati gli artt. 1 CP;
80.
segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg., 430 CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è
assolto dall’imputazione di sviamento della giustizia (art. 304 cifra 1 CP) per
i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2.
La tassa
di giustizia e le spese di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono
poste a carico dello Stato.
2.1
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta.
3.
A IM 1 non
viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP (art. 430 CPP).
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
5.
Intimazione
a:
- seduta
stante
- per
raccomandata
,
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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