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Decisione

81.2012.25

Parcheggio fuori dagli appositi spazi di parcheggio, sul marciapiede a lato della strada ferrata

15 febbraio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.25

Data decisione, Autorità:

15.02.2012, PRPEN

Titolo:

Parcheggio fuori dagli appositi spazi di parcheggio, sul marciapiede a lato della strada ferrata

PARCHEGGIO

art. 86 LFERR

Incarto

n.

81.2012.25

DA 131/2012

Bellinzona

15

febbraio 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 131/2012 del

16 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

ripetuta contravvenzione

alla LF sulle ferrovie

per avere ripetutamente violato

le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per avere, con

il motoveicolo Kawasaki targato GR __________

a Bellinzona il 18 aprile 2011,

parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul

marciapiede a lato della strada ferrata;

a Bellinzona il 19 aprile 2011,

parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul

marciapiede a lato della strada ferrata;

a Bellinzona il 20 aprile 2011,

parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul

marciapiede a lato della strada ferrata;

e propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106

cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-;

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 86 LFerr; 80 e segg., 84 e

segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ripetuta

contravvenzione alla Legge federale sulle ferrovie per avere ripetutamente

violato le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per

avere, con il motoveicolo Kawasaki targato GR __________ a Bellinzona il 18, 19

e 20 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella

fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di AINQ 1

fr. 200.- multa

fr. 300.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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