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Decisione

81.2012.250

Minaccia e ripetute vie di fatto

17 luglio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati

previsti dagli artt. 180 cpv. 2 lett. a CP e 126 cpv. 2 lett. b CP, richiamato

l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 16 aprile 2012 n. 1779/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento) cadauna

(artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 2'000.- (duemila)

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (artt. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di

CHF 100.- (cento).

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che l’imputato

chiede che venga assolto in relazione al presunto schiaffo che avrebbe tirato

alla ex moglie e che la pena venga ridotta di conseguenza;

visti gli artt. 1,

30, 34, 42, 47, 180 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine

dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è

autore colpevole di minaccia (art. 180 cpv. 2 lett. a) per i fatti descritti

nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

Di

conseguenza IM 1 è condannato:

2.1

Alla

pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta), per

un totale di CHF 800.- (ottocento).

2.1.1

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP.

4.

Le tasse e

spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento) sono poste per 2/3 a

carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato.

4.1

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta.

5.

IM 1 è

assolto dall’imputazione di ripetute vie di fatto (art. 126 cpv. 2 lett. b) per

i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

7.

Intimazione

a:

- seduta

stante

- per

raccomandata

, ,

- alla

crescita in giudicato

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1,

CHF 100.- tassa di giustizia

CHF 100.- spese giudiziarie

CHF 200.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 50.- tassa di giustizia

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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