81.2012.254
Danneggiamento, contravvenzione alla LF sulle armi e alla legge sugli stupefacenti
3 luglio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.254
Data decisione, Autorità:
03.07.2013, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento, contravvenzione alla LF sulle armi e alla legge sugli stupefacenti
CONSUMO DI STUPEFACENTI
CONTRAVVENZIONE LARM
DANNEGGIAMENTO
CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 172ter CPS
art. 34 cpv. 1 LARM
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
81.2012.254
DA 2712/2012
Bellinzona
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1 Lugano ,
visto il decreto d’accusa n. 2712/2012
del 5 giugno 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. danneggiamento
per avere il 15 aprile 2012, a __________, intenzionalmente danneggiato la barriera del parcheggio privato del Centro
commerciale __________, provocando un danno di ca. fr. 200.-.
Considerandi
2.
contravvenzione alla LF
sulle armi
per aver acquistato e detenuto
senza ottenere preventivamente la necessaria autorizzazione una pistola soft air
replica di una beretta MR93.
3.
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, consumato dall’estate 2009 in poi, a __________ e in varie località non meglio precisate, circa 25 grammi di marijuana nonché detenuto a scopo di consumo personale ulteriori 9.5 grammi.
e propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2.
Alla multa di fr.
100.
-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4.
Conferma il sequestro e
trasmissione all’Ufficio Autorizzazioni, Polizia cantonale, della pistola soft
air replica Beretta MR 93, per decisione di loro competenza
5.
Conferma il sequestro di 9.5 grammi di marijuana operato dalla polizia il 7/19 marzo 2012 (art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la
confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP).
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento dal reato di danneggiamento;
richiamati gli art. 69, 106, 144 cpv. 1, 172ter
CP; art. 34 cpv. 1 LArm; art. 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,
422.
e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1
danneggiamento,
per avere il 15 aprile 2012, a __________, intenzionalmente danneggiato la barriera del parcheggio privato del Centro
commerciale __________, provocando un danno di ca. fr. 200.-.
1.2
contravvenzione alla
LF sulle armi,
per aver acquistato e
detenuto una pistola soft air replica di una beretta MR93, senza essere in
possesso del necessario contratto.
1.3
contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, detenuto nel periodo dicembre 2011 / 19 marzo 2012 a scopo di
consumo personale 9.5 grammi di marijuana;
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione
scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-
sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
È ordinato, alla crescita in
giudicato, il dissequestro della pistola di colore nero, senza numero di serie,
soft air replica Beretta MR 93, sequestrata dalla polizia il 7 marzo 2012,
nelle mani del Servizio autorizzazione, Polizia cantonale, Bellinzona.
3.1
L’arma potrà essere
dissequestrata, a discrezione della predetta autorità, nelle mani
dell’effettivo proprietario, qualora sia dimostrato che i requisiti di legge
sono adempiuti.
4.
È ordinata la confisca e
distruzione di 9.5 grammi di marijuana sequestrata dalla polizia il 7/19 marzo
2012.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Servizio autorizzazioni, Polizia
cantonale, Bellinzona,
Polizia scientifica,
Giubiasco,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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