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Decisione

81.2012.254

Danneggiamento, contravvenzione alla LF sulle armi e alla legge sugli stupefacenti

3 luglio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.254

Data decisione, Autorità:

03.07.2013, PRPEN

Titolo:

Danneggiamento, contravvenzione alla LF sulle armi e alla legge sugli stupefacenti

CONSUMO DI STUPEFACENTI

CONTRAVVENZIONE LARM

DANNEGGIAMENTO

CPS

art. 144 cpv. 1 CPS

art. 172ter CPS

art. 34 cpv. 1 LARM

art. 19a LSTUP

Incarto

n.

81.2012.254

DA 2712/2012

Bellinzona

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1 Lugano ,

visto il decreto d’accusa n. 2712/2012

del 5 giugno 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

1. danneggiamento

per avere il 15 aprile 2012, a __________, intenzionalmente danneggiato la barriera del parcheggio privato del Centro

commerciale __________, provocando un danno di ca. fr. 200.-.

Considerandi

2.

contravvenzione alla LF

sulle armi

per aver acquistato e detenuto

senza ottenere preventivamente la necessaria autorizzazione una pistola soft air

replica di una beretta MR93.

3.

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, consumato dall’estate 2009 in poi, a __________ e in varie località non meglio precisate, circa 25 grammi di marijuana nonché detenuto a scopo di consumo personale ulteriori 9.5 grammi.

e propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-;

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.

Alla multa di fr.

100.

-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.

Conferma il sequestro e

trasmissione all’Ufficio Autorizzazioni, Polizia cantonale, della pistola soft

air replica Beretta MR 93, per decisione di loro competenza

5.

Conferma il sequestro di 9.5 grammi di marijuana operato dalla polizia il 7/19 marzo 2012 (art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la

confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP).

rilevato che l’imputato chiede il

proscioglimento dal reato di danneggiamento;

richiamati gli art. 69, 106, 144 cpv. 1, 172ter

CP; art. 34 cpv. 1 LArm; art. 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,

422.

e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1

danneggiamento,

per avere il 15 aprile 2012, a __________, intenzionalmente danneggiato la barriera del parcheggio privato del Centro

commerciale __________, provocando un danno di ca. fr. 200.-.

1.2

contravvenzione alla

LF sulle armi,

per aver acquistato e

detenuto una pistola soft air replica di una beretta MR93, senza essere in

possesso del necessario contratto.

1.3

contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere

autorizzato, detenuto nel periodo dicembre 2011 / 19 marzo 2012 a scopo di

consumo personale 9.5 grammi di marijuana;

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione

scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

È ordinato, alla crescita in

giudicato, il dissequestro della pistola di colore nero, senza numero di serie,

soft air replica Beretta MR 93, sequestrata dalla polizia il 7 marzo 2012,

nelle mani del Servizio autorizzazione, Polizia cantonale, Bellinzona.

3.1

L’arma potrà essere

dissequestrata, a discrezione della predetta autorità, nelle mani

dell’effettivo proprietario, qualora sia dimostrato che i requisiti di legge

sono adempiuti.

4.

È ordinata la confisca e

distruzione di 9.5 grammi di marijuana sequestrata dalla polizia il 7/19 marzo

2012.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Servizio autorizzazioni, Polizia

cantonale, Bellinzona,

Polizia scientifica,

Giubiasco,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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