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Decisione

81.2012.26

Ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione

18 settembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 150.00 cadauna, (art. 34 e seg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6'750.00.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

2'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

rilevato che il Procuratore pubblico

chiede la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento dell’imputato;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in

rel. con gli art. 27 cpv, 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e d

ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme

sopracitate cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per avere:

- a __________, autostrada A2,

il 05.08.2009, circolato con l’autovettura__________ targata TI __________ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

- a __________, autostrada A2,

il 30.10.2011, circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 159 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia

mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

40.

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale

di fr. 6'000.- (seimila).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 1'200.-

(duemila);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta

e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.

Non

vengono assegnate indennità.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

(per il tramite del proprio praticante),

- per raccomandata

,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Camorino,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 1’200.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese

giudiziarie

fr. 1'700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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