81.2012.26
Ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione
18 settembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2012.26
Data decisione, Autorità:
18.09.2013, PRPEN
Titolo:
Ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.26
DA 120/2012
Bellinzona
18 settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 120/2012 del
16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
ripetute gravi infrazioni
alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere:
- a__________, autostrada A2, il
05.08.2009, circolato con l’autovettura __________ targata TI __________ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata
dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
- a __________, autostrada A2,
il 30.10.2011, circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 159 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.;
fatti avvenuti nelle località
e alle date indicate;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 150.00 cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6'750.00.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
2'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico
chiede la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento dell’imputato;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in
rel. con gli art. 27 cpv, 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b e d
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme
sopracitate cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere:
- a __________, autostrada A2,
il 05.08.2009, circolato con l’autovettura__________ targata TI __________ alla velocità di 130 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
- a __________, autostrada A2,
il 30.10.2011, circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 159 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
40.
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale
di fr. 6'000.- (seimila).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 1'200.-
(duemila);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta
e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.
3.
Non
vengono assegnate indennità.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
(per il tramite del proprio praticante),
- per raccomandata
,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della
circolazione, Camorino,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1’200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese
giudiziarie
fr. 1'700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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