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Decisione

81.2012.273

Mettere a disposizione, quale gerente di un affittacamere, delle camere a cittadine straniere sapendo o dovendo sapere che vi avrebbero esercitato la prostituzione benchè sprovviste del necessario per

9 dicembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a

complessivi fr. 1'800.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

Pena parzialmente aggiuntiva

alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- decretata nei suoi confronti dalla

Corte di cassazione di Lugano il 15.09.2010.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art.

106.

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-.

4.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 2'400.- decretata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione

di Lugano il 15.09.2010, ma prolunga il periodo di prova 1 anno.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento e un indennità;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 23

cpv. 1 LDDS, art. 116 cpv. 1 lett. a LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,

422.

e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio

degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) e di infrazione alla Legge federale sugli

stranieri (art. 116 cpv.1 lett a LStr) per i fatti descritti nel decreto

d’accusa no 2010/2012 del 24 aprile 2012

2.

La tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono poste a

carico dello Stato.

3.

Assegna un’indennità a IM 1 di

fr. 1’700.- ex art. 429 CPP.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- per raccomandata

IM 1, __________, __________,

DI 1, __________, __________

AINQ 1, __________, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona

Divisione della giustizia,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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