81.2012.273
Mettere a disposizione, quale gerente di un affittacamere, delle camere a cittadine straniere sapendo o dovendo sapere che vi avrebbero esercitato la prostituzione benchè sprovviste del necessario per
9 dicembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2012.273
Data decisione, Autorità:
09.12.2013, PRPEN
Titolo:
Mettere a disposizione, quale gerente di un affittacamere, delle camere a cittadine straniere sapendo o dovendo sapere che vi avrebbero esercitato la prostituzione benchè sprovviste del necessario permesso
ALTRE INFRAZIONI
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 116 cpv. 1 LFSTR
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto
n.
81.2012.273
DA 2010/2012
Bellinzona
9
dicembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con
Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 2010/2012
del 24 aprile 2012;
preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore
colpevole di
1. Infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere, a __________,nel
periodo compreso tra il __________ ed il 1__________, nella sua qualità di
gerente dell’Affittacamere __________, facilitato il soggiorno illegale della
cittadina straniera __________, mettendole a disposizione una camera, sapendo o
dovendo sapere che vi avrebbe esercitato la prostituzione benché sprovvista del
necessario permesso;
2. Infrazione alla LF sugli
stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale)
per avere, nel periodo compreso
tra il __________ ed il __________, a __________, presso l’Affittacamere __________,
nella sua qualità di gerente responsabile, mettendo loro a disposizione le
camere, sapendo o dovendo presumere che vi avrebbero esercitato la
prostituzione, benché sprovviste del necessario permesso, facilitato il
soggiorno illegale di cittadine straniere, fra queste le cittadine rumene __________,
__________, __________ e le cittadine brasiliane __________ e __________;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 23
cpv. 1 LDDS, art. 116 cpv. 1 a LStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 CP, art. 42
cpv. 4 CP;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a
complessivi fr. 1'800.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
Pena parzialmente aggiuntiva
alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- decretata nei suoi confronti dalla
Corte di cassazione di Lugano il 15.09.2010.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art.
106.
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
4.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 2'400.- decretata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione
di Lugano il 15.09.2010, ma prolunga il periodo di prova 1 anno.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento e un indennità;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 23
cpv. 1 LDDS, art. 116 cpv. 1 lett. a LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,
422.
e segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) e di infrazione alla Legge federale sugli
stranieri (art. 116 cpv.1 lett a LStr) per i fatti descritti nel decreto
d’accusa no 2010/2012 del 24 aprile 2012
2.
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono poste a
carico dello Stato.
3.
Assegna un’indennità a IM 1 di
fr. 1’700.- ex art. 429 CPP.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1, __________, __________,
DI 1, __________, __________
AINQ 1, __________, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
Divisione della giustizia,
Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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