81.2012.277
Tentata estorsione, tentata coazione
8 novembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.277
Data decisione, Autorità:
08.11.2013, PRPEN
Titolo:
Tentata estorsione, tentata coazione
COAZIONE
ESTORSIONE
art. 156 cpv. 1 CPS
art. 181 CPS
Incarto
n.
81.2012.277
DA 3239/2012
Bellinzona
8
novembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con
Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3239/2012
del 10 luglio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
tentata estorsione
per avere, nel corso del
dicembre __________ e nel corso del mese di aprile __________, a __________ ed
a __________, per procacciare a sé un indebito profitto, minacciandoli di un
grave danno, tentato di indurre __________ e __________ ad atti pregiudizievoli
al proprio patrimonio, e meglio, minacciato __________ e __________ di non
riconsegnare loro il mobilio precedentemente depositato presso di lui a partire
dal 2007 rispettivamente dal 2008 se non avessero dato seguito al pagamento di
una non meglio sostanziata fattura per “disdetta trasporto deposito” rispettivamente
per “disdetta trasloco” dapprima di un importo pari a CHF 2'376.00 come da
fattura del 16.12.2011 poi aumentata a CHF 3'850.00 con scritto raccomandato di
data 11 aprile 2012, importi che __________ e __________ si sono comunque
rifiutati di versare, impedendo inoltre l’accusato in data __________ ad un
ausiliario dei danneggiati di ispezionare un pianoforte facente parte del
mobilio tenuto in deposito;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 156
cifra 1 CP, richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 CP e 22 CP;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a
complessivi fr. 2'700.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
Non revoca il beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr.
90.
- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'350.- decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 22.03.2010, ma prolunga
il periodo di prova 1 anno.
5.
Per ogni pretesa gli accusatori
privati __________ e __________ sono rinviati al competente foro civile.
6.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369.
CPS.
rilevato che il procuratore pubblico
chiede la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore postula
l’assoluzione dell’imputato ed in via subordinata un’attenuazione della pena;
visti gli art. 22, 34, 42, 46, 47, 52,
53, 106 e 156 cpv. 1, 181 CP; 8, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e
segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1:
1.1
è prosciolto dall’imputazione di
tentata estorsione (art. 156 cpv. 1 in relazione con l’art. 22 CP) per i fatti
descritti nel decreto d’accusa n. 3239/2012 del 10 luglio 2012;
1.2
è prosciolto dall’imputazione di
tentata coazione (art. 181 CP in relazione con l’art. 22 CP) per avere, nel
corso del dicembre __________ e nel corso del mese di aprile __________, a __________
ed a __________, minacciandoli di un grave danno, tentato di indurre __________
e __________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio,
minacciato __________ e __________ di non riconsegnare loro il mobilio
precedentemente depositato presso di lui a partire dal 2007 rispettivamente dal
2008.
se non avessero dato seguito al pagamento di una non meglio sostanziata
fattura per “disdetta trasporto deposito” rispettivamente per “disdetta
trasloco” dapprima di un importo pari a CHF 2’376.00 come da fattura del
16.12.2011
poi aumentata a CHF 3’850.00 con scritto raccomandato di data 11
aprile 2012, importi che __________ e __________ si sono comunque rifiutati di
versare, impedendo inoltre l’accusato in data __________ ad un ausiliario dei
danneggiati di ispezionare un pianoforte facente parte del mobilio tenuto in
deposito; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2.
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Sato.
3.
Viene assegnata a IM 1
un’indennità, ex art. 429 CPP, di fr. 1'500.-.
4.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va
annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può
essere chiesta la motivazione della sentenza.
5.
Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia,
Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di dello Stato:
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster