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Decisione

81.2012.277

Tentata estorsione, tentata coazione

8 novembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a

complessivi fr. 2'700.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

Non revoca il beneficio della

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr.

90.

- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'350.- decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 22.03.2010, ma prolunga

il periodo di prova 1 anno.

5.

Per ogni pretesa gli accusatori

privati __________ e __________ sono rinviati al competente foro civile.

6.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.

369.

CPS.

rilevato che il procuratore pubblico

chiede la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore postula

l’assoluzione dell’imputato ed in via subordinata un’attenuazione della pena;

visti gli art. 22, 34, 42, 46, 47, 52,

53, 106 e 156 cpv. 1, 181 CP; 8, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e

segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1:

1.1

è prosciolto dall’imputazione di

tentata estorsione (art. 156 cpv. 1 in relazione con l’art. 22 CP) per i fatti

descritti nel decreto d’accusa n. 3239/2012 del 10 luglio 2012;

1.2

è prosciolto dall’imputazione di

tentata coazione (art. 181 CP in relazione con l’art. 22 CP) per avere, nel

corso del dicembre __________ e nel corso del mese di aprile __________, a __________

ed a __________, minacciandoli di un grave danno, tentato di indurre __________

e __________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio,

minacciato __________ e __________ di non riconsegnare loro il mobilio

precedentemente depositato presso di lui a partire dal 2007 rispettivamente dal

2008.

se non avessero dato seguito al pagamento di una non meglio sostanziata

fattura per “disdetta trasporto deposito” rispettivamente per “disdetta

trasloco” dapprima di un importo pari a CHF 2’376.00 come da fattura del

16.12.2011

poi aumentata a CHF 3’850.00 con scritto raccomandato di data 11

aprile 2012, importi che __________ e __________ si sono comunque rifiutati di

versare, impedendo inoltre l’accusato in data __________ ad un ausiliario dei

danneggiati di ispezionare un pianoforte facente parte del mobilio tenuto in

deposito; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.

La tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Sato.

3.

Viene assegnata a IM 1

un’indennità, ex art. 429 CPP, di fr. 1'500.-.

4.

Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va

annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può

essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.

Intimazione a:

- per raccomandata

IM 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di dello Stato:

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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