Lexipedia

Decisione

81.2012.278

Condurre ripetutamente un veicolo senza essere titolare della licenza di condurre

15 novembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 75

aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a

complessivi fr. 7'500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote

giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 1'500.- decretata nei

suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 03.10.2011, con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 15.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.

369.

CPS.

rilevato che il difensore chiede l’assoluzione

del proprio assistito e un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 1'000.-;

richiamati gli art. 34, 36, 42, 46, 47, 52,

106.

CP; l’art. 10 cpv. 4, 16a cpv. 4 LCStr, 90 cpv. 1 in relazione con l’art. 42 cpv. 1 lett. a-b OAC, 95 cpv. 1 lett. a- b, 100 cpv. 1 LCStr; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione per aver ripetutamente condotto il

motoveicolo __________ targato (I) __________ senza essere titolare della

valida licenza di condurre italiana richiesta, essendo la stessa scaduta. Fatti

avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date

precedenti;

IM 1 è esentato da ogni pena (art. 100 cpv. 1, seconda frase LCStr).

2.1

tasse e spese giudiziarie

di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr.

550.

- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta, a carico di IM 1.

3.

Non revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 1'500.-, decretata nei suoi confronti da questo dal Ministero Pubblico il 03.10.2011.

4.

Non si assegnano indennità ex

art. 429 CPP.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Sezione della popolazione,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster