81.2012.28
Eccesso di velocità sul vigente limite di 80 km/h
24 maggio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.28
Data decisione, Autorità:
24.05.2013, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità sul vigente limite di 80 km/h
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 e 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. b ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2012.28
DA 242/2012
Bellinzona
24
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di segretario per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 242/2012 del
23 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione grave alle norme
della circolazione per negligenza
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ alla
velocità di 112 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80Km/h.;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta)
aliquote giornaliere da fr. 330.- (trecentotrenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 13'200.- (tredicimiladuecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote
giornaliere da fr. 290.- (duecentonovanta) ciascuna per complessivi fr.
14'500.- (quattordicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti da questo
stesso Ministero pubblico il 28.05.2010, con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
50.
(cinquanta).
rilevato che il difensore chiede di non
revocare la sospensione condizionale della precedente condanna e una riduzione
del periodo di prova;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106
CP; 90 cifra 2 in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a
cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e
segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione per negligenza, per aver violato gravemente
le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ alla
velocità di 112 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80Km/h.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 330.- (trecentotrenta), per un totale di
fr. 13'200.- (tredicimiladuecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta)
aliquote giornaliere da fr. 290.- (duecentonovanta) ciascuna per complessivi
fr. 14'500.- (quattordicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti da
questo stesso Ministero pubblico il 28.05.2010, ma lo ammonisce formalmente.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
Procuratore
pubblico Antonio Perugini, Viale Stefano Franscini 3, Bellinzona,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1'500.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 1'950.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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