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Decisione

81.2012.28

Eccesso di velocità sul vigente limite di 80 km/h

24 maggio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.28

Data decisione, Autorità:

24.05.2013, PRPEN

Titolo:

Eccesso di velocità sul vigente limite di 80 km/h

VELOCITÀ

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 32 cpv. 2 e 3 LCSTR

art. 90 cf. 2 LCSTR

art. 4a cpv. 1 let. b ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

81.2012.28

DA 242/2012

Bellinzona

24

maggio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Patrizia

Gianelli

sedente con Jyothish

George in qualità di segretario per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 242/2012 del

23 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione grave alle norme

della circolazione per negligenza

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ alla

velocità di 112 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80Km/h.;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta)

aliquote giornaliere da fr. 330.- (trecentotrenta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 13'200.- (tredicimiladuecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote

giornaliere da fr. 290.- (duecentonovanta) ciascuna per complessivi fr.

14'500.- (quattordicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti da questo

stesso Ministero pubblico il 28.05.2010, con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

50.

(cinquanta).

rilevato che il difensore chiede di non

revocare la sospensione condizionale della precedente condanna e una riduzione

del periodo di prova;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106

CP; 90 cifra 2 in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a

cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e

segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione per negligenza, per aver violato gravemente

le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ alla

velocità di 112 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80Km/h.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 330.- (trecentotrenta), per un totale di

fr. 13'200.- (tredicimiladuecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Non revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta)

aliquote giornaliere da fr. 290.- (duecentonovanta) ciascuna per complessivi

fr. 14'500.- (quattordicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti da

questo stesso Ministero pubblico il 28.05.2010, ma lo ammonisce formalmente.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

Procuratore

pubblico Antonio Perugini, Viale Stefano Franscini 3, Bellinzona,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 1'500.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 1'950.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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