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Decisione

81.2012.283

Concedere la guida della propia vettura a qualcuno sapendo o dovendo sapere che non era titolare della licenza di condurre

22 novembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3257/2012 del 16 luglio 2012.

2. La tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico

dello Stato.

3. A IM 1 viene assegnata

un’indennità, ex art. 429 CPP, di fr.500.- (cinquecento)

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Considerandi

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della

circolazione, Camorino,

Divisione della Giustizia,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a

carico IM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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