81.2012.283
Concedere la guida della propia vettura a qualcuno sapendo o dovendo sapere che non era titolare della licenza di condurre
22 novembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.283
Data decisione, Autorità:
22.11.2013, PRPEN
Titolo:
Concedere la guida della propia vettura a qualcuno sapendo o dovendo sapere che non era titolare della licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cpv. 1 let. e LCSTR
Incarto
n.
81.2012.283
DA 3257/2012
Bellinzona
22
novembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con
Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1 , con recapito c/o __________,
__________
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 3257/2012
del 16 luglio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
guida senza autorizzazione
per aver concesso la guida
della propria vettura __________ targata TI __________ a __________ sapendo o
dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ il
__________;
reato previsto dall'art. 95
cpv. 1 lett. e LCStr.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da CHF 60.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi CHF 1'200.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di CHF 300.00, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento e un’indennità di fr. 500.- (cinquecento);
richiamati gli art. 13 ,34, 42, 47, 106 CP; 95
cpv. 1 lett. e, 100 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e
segg. CPP; 22 LTG
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr) per
Fatti
i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3257/2012 del 16 luglio 2012.
2. La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico
dello Stato.
3. A IM 1 viene assegnata
un’indennità, ex art. 429 CPP, di fr.500.- (cinquecento)
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Considerandi
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della
circolazione, Camorino,
Divisione della Giustizia,
Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a
carico IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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