81.2012.3
Danneggiamento di poca entità
22 marzo 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.3
Data decisione, Autorità:
22.03.2013, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento di poca entità
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 172ter CPS
Incarto
n.
81.2012.3
DA 5129/2011
Bellinzona
22
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con
l’avv. Jyothish George in qualità di segretario per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 5129/2011
del 12 dicembre 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
danneggiamento
per avere, il __________, a __________,
presso il giardino del “Condominio __________”, intenzionalmente danneggiato
cose altrui, segnatamente per aver tagliato, avvalendosi di un seghetto
manuale, alcune piante di proprietà della comunione dei comproprietari del
“Condominio __________” (danno non quantificato dagli accusatori privati);
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 400.- (quattrocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 150.-
(centocinquanta), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e alle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta);
rilevato che il rappresentante dell’ l’accusatore
privato postula la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento, rimettendosi alla decisione del giudice per quanto riguarda
l’indennità;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 144 cpv.
1, 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di danneggiamento
di poca entità, per avere, il __________, a __________, presso il giardino del
“Condominio __________”, intenzionalmente danneggiato cose altrui, segnatamente
per aver tagliato, avvalendosi di un seghetto manuale, alcune piante di proprietà
della comunione dei comproprietari del “Condominio __________” (danno di almeno
fr. 50.-).
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 100.-
(cento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione
scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr.
400.
- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
2.3
Respinge
la richiesta d’indennità giusta l’art. 429 CPP.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
RA 1 .
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 100.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr.
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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