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Decisione

81.2012.3

Danneggiamento di poca entità

22 marzo 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.3

Data decisione, Autorità:

22.03.2013, PRPEN

Titolo:

Danneggiamento di poca entità

DANNEGGIAMENTO

art. 144 cpv. 1 CPS

art. 172ter CPS

Incarto

n.

81.2012.3

DA 5129/2011

Bellinzona

22

marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Patrizia

Gianelli

sedente con

l’avv. Jyothish George in qualità di segretario per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 5129/2011

del 12 dicembre 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di

danneggiamento

per avere, il __________, a __________,

presso il giardino del “Condominio __________”, intenzionalmente danneggiato

cose altrui, segnatamente per aver tagliato, avvalendosi di un seghetto

manuale, alcune piante di proprietà della comunione dei comproprietari del

“Condominio __________” (danno non quantificato dagli accusatori privati);

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 400.- (quattrocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 150.-

(centocinquanta), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e alle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta);

rilevato che il rappresentante dell’ l’accusatore

privato postula la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento, rimettendosi alla decisione del giudice per quanto riguarda

l’indennità;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 144 cpv.

1, 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di danneggiamento

di poca entità, per avere, il __________, a __________, presso il giardino del

“Condominio __________”, intenzionalmente danneggiato cose altrui, segnatamente

per aver tagliato, avvalendosi di un seghetto manuale, alcune piante di proprietà

della comunione dei comproprietari del “Condominio __________” (danno di almeno

fr. 50.-).

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 100.-

(cento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione

scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr.

400.

- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

2.3

Respinge

la richiesta d’indennità giusta l’art. 429 CPP.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

RA 1 .

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr.

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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