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Decisione

81.2012.303

Circolare alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h

16 dicembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS)

corrispondenti a complessivi CHF 1'000.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 500.00, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.

369.

CPS.

rilevato che il difensore chiede la derubrica

da infrazione grave a infrazione semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr;

richiamati gli art. 34, 42, 46, 106 CP; 90

cifra 1, 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3

LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg.,

348.

e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto

dall’infrazione grave alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2

LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3482/2012 del 7 agosto

2012.

2.

IM 1 è autore colpevole di

infrazione semplice alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 1

LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3482/2012 del 7 agosto

2012.

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

3.1

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

3.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziari di complessivi fr. 1’150.- (millecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 500.- multa

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 1050.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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