81.2012.305
Grave infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'incidente
23 agosto 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
81.2012.305
Data decisione, Autorità:
23.08.2013, PRPEN
Titolo:
Grave infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'incidente
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
PEDONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.305
DA 3470/2012
Bellinzona
23
agosto 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3470/2012
del 6 agosto 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. grave infrazione alle norme
della circolazione
per avere, in data 22 aprile
2012, verso le ore 00:45, a __________, violato gravemente le norme della
circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assumendo il rischio di detto pericolo, e
meglio, per avere omesso, a bordo dell’autoveicolo marca __________ targata TI __________,
di dare la precedenza al pedone __________ che si apprestava ad attraversare il
passaggio pedonale da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di
marcia, andando così ad urtare __________, investendolo quando aveva percorso
quasi tutta la carreggiata, provocandogli le lesioni di cui al certificato
medico del 23 aprile 2012 dell’Ospedale Regionale __________ di __________,
agli atti;
2. inosservanza dei doveri in
caso d'incidente
per essersi, in data 22 aprile
2012, verso le ore 00:45, a Locarno, dato alla fuga dopo aver urtato e ferito
con il proprio veicolo a motore marca __________ targata TI __________, __________,
invece di fermarsi sul luogo dell’incidente, di provvedere alla sicurezza della
circolazione, di prestare soccorso al pedone investito, di avvertire la Polizia
e di collaborare spontaneamente all’accertamento dei fatti;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 90
cifra 2 LCStr, in combinazione con l’art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr e l’art. 6 cpv. 1
ONC, e dall’art. 92 cpv. 2 LCStr, in combinazione con l’art. 51 cpv. 1 e 2
LCStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP, 49 cpv. 1 CP;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna, (art. 34 e
seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
800.
- (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7
(dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
rilevato che il difensore postula una
riduzione della condanna per la grave infrazione alle norme della circolazione
e l’assoluzione per l’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di
incidente. Chiede pure il proscioglimento dal reato di cui all’art. 92 cpv. 1
LCStr;
richiamati gli art. 13, 34, 42, 47, 49, 106 CP;
90.
cifra 2 e 92 cpv. 1 e 2 LCStr in rel. con l’art. 33 cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e
2.
LCStr e l’art. 6 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.
CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di cui all’art. 92 cpv. 2 LCStr (inosservanza dei doveri in
caso d’infortunio qualificata) per i fatti descritti al punto 2 del decreto
d’accusa n. 3470/2012 del 6 agosto 2012.
2.
IM 1 è autrice colpevole di
2.1
grave infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), per avere, in data 22 aprile
2012, verso le ore 00:45, a __________, violato gravemente le norme della circolazione
stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il
rischio di detto pericolo, e meglio,per avere omesso, a bordo dell’autoveicolo
marca __________ targata TI __________, di dare la precedenza al pedone __________
che si apprestava ad attraversare il passaggio pedonale da sinistra verso
destra rispetto alla sua direzione di marcia, andando così ad urtare __________,
investendolo quando aveva percorso quasi tutta la carreggiata, provocandogli le
lesioni di cui al certificato medico del 23 aprile 2012 dell’Ospedale Regionale
__________ di __________, agli atti;
2.2
inosservanza dei doveri
in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 LCStr e 13 cpv. 2 CP) per avere, in data 22
aprile 2012, verso le ore 00:45, a __________, dopo aver urtato e ferito con il
proprio veicolo a motore marca __________ targata TI __________, __________, abbandonato
negligentemente il luogo dell’incidente, senza accorgersi di avere investito la
vittima, invece di fermarvisi e di provvedere alla sicurezza della
circolazione, di prestare soccorso al pedone investito, di avvertire la Polizia
e di collaborare spontaneamente all’accertamento dei fatti;
3.
Di conseguenza IM 1, è
condannata:
3.1
alla pena pecuniaria di 25
(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 2’250.-
(duemiladuecentocinquanta).
3.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2
alla multa di fr. 600.- (seicento);
3.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 890.- (ottocentonovanta) con motivazione
scritta e di fr. 490.- (quattrocentonovanta) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr.
400.
- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4.
Si rinvia l’accusatore privato __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2
CPP).
5.
Non si riconoscono indennità ex
art. 429 CPP.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
7.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione della popolazione,
Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 600.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 1090.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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