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Decisione

81.2012.305

Grave infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'incidente

23 agosto 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna, (art. 34 e

seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

800.

- (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7

(dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

rilevato che il difensore postula una

riduzione della condanna per la grave infrazione alle norme della circolazione

e l’assoluzione per l’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di

incidente. Chiede pure il proscioglimento dal reato di cui all’art. 92 cpv. 1

LCStr;

richiamati gli art. 13, 34, 42, 47, 49, 106 CP;

90.

cifra 2 e 92 cpv. 1 e 2 LCStr in rel. con l’art. 33 cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e

2.

LCStr e l’art. 6 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.

CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta

dall’imputazione di cui all’art. 92 cpv. 2 LCStr (inosservanza dei doveri in

caso d’infortunio qualificata) per i fatti descritti al punto 2 del decreto

d’accusa n. 3470/2012 del 6 agosto 2012.

2.

IM 1 è autrice colpevole di

2.1

grave infrazione alle

norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), per avere, in data 22 aprile

2012, verso le ore 00:45, a __________, violato gravemente le norme della circolazione

stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il

rischio di detto pericolo, e meglio,per avere omesso, a bordo dell’autoveicolo

marca __________ targata TI __________, di dare la precedenza al pedone __________

che si apprestava ad attraversare il passaggio pedonale da sinistra verso

destra rispetto alla sua direzione di marcia, andando così ad urtare __________,

investendolo quando aveva percorso quasi tutta la carreggiata, provocandogli le

lesioni di cui al certificato medico del 23 aprile 2012 dell’Ospedale Regionale

__________ di __________, agli atti;

2.2

inosservanza dei doveri

in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 LCStr e 13 cpv. 2 CP) per avere, in data 22

aprile 2012, verso le ore 00:45, a __________, dopo aver urtato e ferito con il

proprio veicolo a motore marca __________ targata TI __________, __________, abbandonato

negligentemente il luogo dell’incidente, senza accorgersi di avere investito la

vittima, invece di fermarvisi e di provvedere alla sicurezza della

circolazione, di prestare soccorso al pedone investito, di avvertire la Polizia

e di collaborare spontaneamente all’accertamento dei fatti;

3.

Di conseguenza IM 1, è

condannata:

3.1

alla pena pecuniaria di 25

(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 2’250.-

(duemiladuecentocinquanta).

3.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2

alla multa di fr. 600.- (seicento);

3.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 890.- (ottocentonovanta) con motivazione

scritta e di fr. 490.- (quattrocentonovanta) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr.

400.

- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4.

Si rinvia l’accusatore privato __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2

CPP).

5.

Non si riconoscono indennità ex

art. 429 CPP.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

7.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione della popolazione,

Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 600.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 40.- testi

fr. 1090.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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